art. 58  Norme per l’assetto vegetazionale

            Nelle aree di pregio, definite “emergenze vegetazionali AE” ed individuate nelle Tavv. 5,9,10,11,12,13 di analisi, nelle zone A2, AC, VP, e negli areali è previsto il regime di mantenimento del tessuto vegetale esistente.  In tali aree l’abbattimento o la posa a dimora di qualsiasi essenza è soggetta ad autorizzazione.

            Tutti i progetti di sistemazione esterne di pertinenza di edifici pubblici o privati saranno accompagnati dallo studio delle essenza da mettere a dimora.  Saranno preferite essenze autoctone.

            Nelle suddette zone dovranno essere salvaguardati i sistemi radicali mediante divieto di eseguire scavi ed accumulare terreno o detriti a meno di 2 mt dal fusto di essenza arboree.

            In caso di lavori edili in prossimità di essenza arboree dovranno essere previste protezioni per i tronchi.

            - Gli interventi di contenimento dei versanti saranno preceduti da analisi dello stato di fatto del suolo e da studio botanico delle essenza più idonee al sito.

            - Per l’edilizia rurale isolata (zone E e CE) in zona collinare o pedemontana, le essenza utilizzate dovranno mantenere l’immagine del tipico paesaggio ligure, con l’utilizzo del territorio, laddove già predisposto (esistenza di fasce) a “seminativo arborato” con vigneti, oliveti e frutteti al cui piede sono coltivazioni ortive.

            - Per l’ediliza rurale isolata (zone E e CE) della piana, le possibilità di intervento e trasformazione sulla vegetazione di pertinenza alle abitazioni ed aree asservite e sul tipo di destinazione d’uso del suolo agricolo dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

a) per conduttori del fondo con titolo di coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo a titolo principale è prevista la conduzione di qualsiasi tipo di coltivazione con preferenza per quelle tipiche locali (ortofloricole, frutteti, vigneti);

b) per tutti gli altri conduttori si prevede l’obbligo di mantenere le colture tradizionali già in atto sulle aree di pertinenza dell’edificio o limitrofe facendo divieto di trasformare il manto vegetale con essenza non autoctone.

            Nelle zone E e CE si dovrà provvedere alla manutenzione dei rivi e dei canali, alla manutenzione dei percorsi pedonali che attraversano i terreni di pertinenza.

            - Gli interventi di presidio del paesaggio, in aree non utilizzate a scopi agricoli, dovranno prevedere la ricomposizione della macchia mediterranea preesistente.  In caso di aree degradate, frane, smottamenti ed episodi erosivi si dovrà intervenire, in seguito a specifico progetto, con opere, qualora necessarie, in muratura a secco.

            - Nelle aree boscate e nelle praterie sono previsti interventi tesi a conseguire condizioni di stabilità dell’ecosistema.  Sono consentite attività silvicolturali e di allevamento del bestiame compatibile con le condizioni di equilibrio suddette.