art. 35  Zone di ristrutturazione urbanistica (RB,R,RC,RD).

La modalità d’intervento “ristrutturazione urbanistica”, individuata nelle planimetrie di PRG con opportune sigle, persegue l’obiettivo della ricomposizione degli spazi urbani, di riqualificazione ambientale e di dotazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

            Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono perimetrati in ambiti operativi di limitate dimensioni, ovvero per lotti minimi di intervento che verranno autodefiniti dagli operatori (cfr. schede di zona), ciò al fine di incentivare un realistico processo di aggregazione imprenditoriale e di trasformazione urbana.

            Nelle aree di ristrutturazione urbanistica, a livello di indicazione generale, tutti gli edifici esistenti nella zona possono essere demoliti e ricostruiti -con aumento o senza aumento di volumetria e di SLA- secondo i criteri di cui alla lettera e) dell’art. 31 della L.457/1978.

RB  Ristrutturazione urbanistica e completamento edilizio

RC  Ristrutturazione urbanistica ed espansione edilizia

RD  Ristrutturazione urbanistica a dettaglio planovolumetrico

R   Ristrutturazione urbanistica senza aumento di volumetria

In tutte le zone di ristrutturazione urbanistica, salvo più precise prescrizioni contenute nelle SCHEDE, sono sempre consentite modifiche della destinazione d’uso finalizzate ad adeguarsi alle destinazioni ammesse nei rispettivi ambiti di riferimento.