Art. 21 - Ambiti di riqualificazione: aree di ristrutturazione e completamento (AR - B)

 

• Gli ambiti di tipo AR -B comprendono le parti del territorio comunale già in gran parte edificate ed urbanizzate.

• Gli interventi sull'esistente dovranno essere volti alla riqualificazione del patrimonio architettonico e dell'ambiente costituito, con l'obiettivo di rendere le costruzioni recenti il più possibile omogenee con il tessuto urbano ed edilizio preesistente.

• Le destinazioni d’uso consentite negli ambiti AR-B sono quelle specificate all’articolo 19a delle presenti Norme.

• In tali zone si può procedere al rinnovo del patrimonio edilizio ed al completamento con nuovi interventi mediante Permesso per Costruire.

• Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (previa autorizzazione) nel rispetto delle tradizioni costruttive locali, ristrutturazione edilizia senza aumenti volumetrici (previo rilascio di titolo abilitativo diretto) 

• Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia sono realizzabili a condizione che venga effettuata una riqualificazione architettonica che li renda integrabili nel tessuto edilizio locale tramite l'eventuale ricomposizione volumetrica, dei rapporti dimensionali delle bucature, l'eliminazione di balconate continue, scale esterne ed altri elementi a sbalzo, la sostituzione delle coperture piane, a falde sfalsate o eccessivamente sporgenti, nonché alle aree di pertinenza.

• In tutte le zone AR-B sugli edifici esistenti alla data di approvazione del vigente P.U.C., è inoltre consentito un incremento di volume nel limite massimo del 20% dell'esistente attuabile attraverso Permesso di Costruire Convenzionato (come meglio specificato nelle singole norme di zona) a condizione che tale incremento di volume sia destinato all’adeguamento igienico – sanitario e/o funzionale. 

• Laddove la tipologia edilizia dei fabbricati lo consenta, è possibile realizzare terrazzi agli ultimi piani degli edifici, purché si uniformino tipologicamente con il profilo altimetrico degli edifici confinanti, e solo nel caso in cui la copertura non sia più quella storica originaria ma sia già stata alterata con manomissioni di vario genere (tipo terrazzi, corpi non rispondenti alla struttura originaria) e la tipologia edilizia dei fabbricati confinanti lo consenta. In questi casi è inoltre possibile ricomporre la copertura in base agli allineamenti delle coperture (falde dei tetti) circostanti, le quote e le pendenze delle falde dovranno fare riferimento a quelle più significative rintracciabili nel perimetro circostante (l'altezza massima non può superare quella degli edifici circostanti della stessa categoria).

• È altresì ammessa la realizzazione di pensiline, la cui proiezione in pianta non superi la misura di 1,20 x 2,50 m, a copertura degli ingressi degli edifici. Il materiale di copertura delle tettoie e delle pensiline dovrà essere analogo o comunque coerente a quello dell’edificio principale.

La struttura sarà realizzata preferibilmente in legno.

In tutti gli interventi dovrà essere verificata la tipologia esistente, in particolare se si tratta di un edificio di carattere storico.

• L'ampliamento o la ristrutturazione degli esterni dovrà adeguarsi al disegno tipologico, rispettando il più possibile le caratteristiche degli elementi architettonici e dei materiali (ad es. il disegno e la distribuzione delle aperture, le cornici marcapiano, la tipologia della gronda e delle finiture del tetto, le caratteristiche degli infissi, gli intonaci). Dovrà inoltre garantire la salvaguardia e/o il recupero delle strutture in pietra, che dovrà essere sempre usata come costruttiva e non applicata faccia a vista.

I nuovi corpi dovranno inoltre tenere conto degli allineamenti del corpo di fabbrica principale o eventualmente dell’organismo nella sua composizione organica e complessa.

• E' consentito il mutamento della destinazione d'uso purché la nuova destinazione ricada tra quelle consentite.

• In tutte le zone AR - B, gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 possono essere dotati di autorimesse pertinenziali fuori terra, il cui volume è ammesso anche laddove l’area sia già satura dal punto di vista dell’indice di edificazione. In tali casi le autorimesse devono: 

- rispettare le norme edilizie di seguito riportate;

- avere una superficie lorda di fabbricato, come definita al precedente art. 14, non eccedente il rapporto di 35 mq per ogni 100 mq di superficie agibile (SA) degli edifici di cui sono pertinenze;

- avere un’altezza massima al colmo della copertura di 3,60 m;

- essere realizzate in aderenza agli edifici di cui sono pertinenze, ovvero a distanza di non meno di 5 m da  essi, in deroga al dettato del D.M. 1444/68.

- rispettare le distanze di 9 m dagli altri edifici, di 6 m dai confini e di 5 m dal ciglio strada.

 

• Le deroghe alle distanze minime di cui al comma precedente potranno essere ammesse solo nel caso in cui entrambe le pareti fronteggiatisi non siano finestrate.

 

Zone AR-B1, AR-B2,AR-B3, AR-B4, AR-B5, AR-B6, AR-B9, AR-B12, AR-B14, AR-B15, AR-B16, AR-B19, AR-B21

Non sono ammesse nuove costruzioni.

Sono ammesse le categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art.18 punti a-b-c-d-e.

E’ inoltre consentito un incremento di volume nel limite massimo del 20% dell'esistente attuabile attraverso Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che tale incremento di volume sia destinato all’adeguamento igienico – sanitario e/o funzionale.

 

Zone AR-B8, AR-B10, AR-B11, AR-B20, AR-B24, AR-B24 bis, AR-B 30

Non sono ammesse nuove costruzioni.

Sono ammesse le categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art.18 punti a-b-c-d-e. Nella zona AR-B8 è ammessa la sostituzione dei volumi precari esistenti con la realizzazione di un magazzino di 80 mq entro l’allineamento dell’erigendo muro di contenimento retrostante il parcheggio pubblico, nella localizzazione individuata con apposita grafia nelle tavole di Piano. Detto magazzino sarà adibito al solo deposito di merci, senza permanenza di persone.

E’ inoltre consentito un incremento di volume nel limite massimo del 20% dell'esistente attuabile attraverso Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che tale incremento di volume sia destinato all’adeguamento igienico – sanitario e/o funzionale .

 

Zone AR-B7, AR-B13, AR- B22

Non sono ammesse nuove costruzioni. Sono ammesse le categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art.18 punti a-b-c-d-e-g.

E’ inoltre consentito un incremento di volume nel limite massimo del 20% dell'esistente attuabile attraverso Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che tale incremento di volume sia destinato all’adeguamento igienico – sanitario e/o funzionale.

 

Zona AR-B17, AR-B18, AR-B23, AR-B25, AR-B27, AR-B28

Non sono ammesse nuove costruzioni. Sono ammesse le categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art.18 punti a-b-c-d-e-g.

E’ inoltre consentito un incremento di volume nel limite massimo del 20% dell'esistente attuabile attraverso Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che tale incremento di volume sia destinato all’adeguamento igienico – sanitario e/o funzionale.

Ai fini dell’adeguamento di strutture produttive legate al turismo è ammesso l’ampliamento una tantum fino ad una nuova superficie lorda di solaio di 100 mq. Il corpo di fabbrica corrispondente alla nuova superficie dovrà integrarsi compositivamente con l’esistente, rispettare le distanze dai confini dettate dal Codice civile e la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

L’incremento una tantum di cui al comma precedente non è cumulabile con l’incremento di volume del 20% per adeguamento igienico – sanitario o funzionale ammesso sugli edifici esistenti alla data di approvazione del vigente PUC.

Le deroghe alle distanze minime potranno essere ammesse solo nel caso in cui entrambe le pareti fronteggiatisi non siano finestrate.

 

Zona AR -B29 

Non sono ammesse nuove costruzioni.

Sono consentite le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art. 18 punti a-b-c-d.

Attraverso Permesso di costruire convenzionato sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché si proceda ad un riordino volumetrico, tipologico e ambientale dell’esistente nonché al soddisfacimento del fabbisogno pregresso di standard da reperirsi ai sensi dell’art. 4 del D.M. 1444/1968 e di parcheggi pertinenziali in misura di 35mq ogni 100 mq di superficie agibile (S.A.) degli edifici di cui sono pertinenza.

E’ inoltre consentito un incremento di volume nel limite massimo del 20% dell'esistente attuabile attraverso Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che tale incremento di volume sia destinato all’adeguamento igienico – sanitario e/o funzionale.

 

Zona AR-B 31

La zona comprende un fabbricato con destinazione alberghiera attualmente dismessa.

Sui manufatti esistenti sono consentiti gli interventi di cui al precedente art.18 punti a-b-c-d-e (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

E’ consentito un incremento di volume nel limite massimo del 20% dell'esistente attuabile attraverso Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che tale incremento di volume sia destinato all’adeguamento igienico – sanitario e/o funzionale.

Non sono ammesse nuove costruzioni.

E’ consentita la demolizione con traslazione e ricomposizione volumetrica delle cubature esistenti all’interno del lotto di pertinenza.

 

In base alla L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 “Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali”, è consentita la trasformazione da albergo a residenza, mediante Permesso di Costruire Convenzionato.

 

 

Disciplina paesistica di livello puntuale

 

1. Norme tipo-morfologiche

 

1.1. Elementi lessicali

 

Facciate

Negli interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, o in caso di rifacimento delle facciate, queste dovranno essere realizzate con materiale non filmogeno (pitture acriliche) evitando in particolare le superfici "graffiate" e simili.

Le coloriture dovranno essere nella gamma delle terre o nei colori tradizionali liguri.

I serramenti esterni saranno in colori tradizionali o in legno scuro; sono espressamente vietati i serramenti in alluminio anodizzato.

I rapporti dimensionali delle bucature di facciata saranno di tipo tradizionale.

 

Coperture

E' ammessa la sostituzione delle coperture piane con altre a falde, lasciando inalterata l'altezza di gronda, tranne nei casi in cui è consentito un aumento di volume per adeguamento igienico- sanitario; in tal caso l'altezza di gronda potrà essere aumentata.

I manti di copertura dovranno essere in laterizio (tegole alla marsigliese o coppi), sia in caso di nuove costruzioni che in caso di rifacimento di quelle esistenti.

Sono espressamente vietati gli aggetti di copertura superiori a cm.40, nonché i tetti a sormonta.

 

Tettoie

• È ammessa la realizzazione di tettoie per il ricovero degli autoveicoli, purché esse abbiano carattere di pertinenzialità nei confronti dell’edificio principale con vincolo debitamente trascritto, superficie non superiore a 30 mq e altezza in gronda non eccedente 2,10 m.

• Le distanze da osservare nella realizzazione delle tettoie sono quelle stabilite nelle singole zone. Laddove tali tettoie siano aperte su tutti i lati non aderenti all’edificio principale, la loro realizzazione deve rispettare le distanze prescritte dal Codice civile.

• È altresì ammessa la realizzazione di pensiline, la cui proiezione in pianta non superi la misura di 1,20x2,50 m, a copertura degli ingressi degli edifici.

Il materiale di copertura delle tettoie e delle pensiline dovrà essere analogo o comunque coerente a quello dell’edificio principale.

La struttura sarà realizzata preferibilmente in legno. In tutti gli interventi dovrà essere verificata la tipologia esistente, in particolare se si tratta di un edificio dicarattere storico.

 

Esterni

Le pavimentazioni private esterne saranno realizzate in pietra o in ciottoli o in quadrotti di calcestruzzo della gamma dei colori della tradizione locale.

Le recinzioni potranno essere realizzate con cancellate in ferro, di disegno semplice e di foggia tradizionale, oppure in legno anche in questo caso di disegno semplice. Potranno essere collocate su cordolo di cls o in pietrame dell'altezza massima di cm.80. L'intero manufatto dovrà avere un'altezza massima totale di mt. 1,80 di cui non più di mt. 1,00 di cancellata e/o rete. Sui fronti non prospicienti il pubblico passaggio sono ammesse recinzioni realizzate con montanti in ferro e rete plastificata, di colore verde.

Le recinzioni potranno essere realizzate con muri di pietra locale a faccia a vista laddove tale tipo di delimitazioni è già presente o dove si voglia ricreare l'effetto di "crosa" ligure.

Per i muri e le eventuali recinzioni il distacco minimo dal ciglio della strada è fissato dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n°285), con l'eccezione dei muri di sostegno e di contenimento del manufatto stradale.

I muri di contenimento del terreno e di sistemazione dovranno essere rivestiti con pietrame a spacco messo in opera secondo le modalità tradizionali.

Le insegne luminose ammesse saranno esclusivamente quelle a luce indiretta posteriore, oppure quelle del tipo in lamiera dipinta, illuminate con corpi illuminanti posti al disopra dell'insegna stessa.

Le insegne avranno dimensioni limitate e tali da non alterare le caratteristiche dell'ambiente.