art. 31  Zone “AR” Areali di connessione paesistica dei nuclei antichi.

            Sono le zone circostanti i nuclei antichi che costituiscono gli elementi di connessione tra questi e il paesaggio circostante. Tali zone costituiscono un particolare vincolo paesistico che garantisce e tutela l’individualità dei nuclei mediante il mantenimento o il ripristino dei profili del paesaggio agrario tradizionale, intesi come elemento primario per l’identificazione dei luoghi e la riproposizione della loro memoria storica. Il vincolo si sovrappone alle zone di PRG come indirizzo aggiuntivo alle norme esistenti allo scopo di indirizzare e migliorare l’aspetto qualitativo dei progetti di intervento.

            I contenuti del vincolo sono i seguenti:

- tutela del manto vegetale caratteristico della zona

- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente saranno di categoria “c1” e “c2”, con l’obbligo di mantenere o riproporre le tipologie ed i materiali costruttivi tradizionali (cfr. art.12).  Saranno consentiti interventi di cat. d1) (v. art. 31, L. 457/78) limitatamente ad edifici di costruzione recente, edificati dopo il 1945.

- i movimenti terra e le sistemazioni esterne che incidono sul paesaggio dovranno prevedere un giusto equilibrio tra zone di scavo e riporto; eventuali nuovi muri avranno una altezza massima di cm.200 ed essere costruiti in pietra a secco

- i nuovi corpi di fabbrica realizzati negli “areali AR” dovranno mantenere una netta distinzione con il tessuto compatto dei nuclei antichi

- gli edifici di nuova edificazione, qualora siano compatibili con le norme di PRG, dovranno essere localizzati sul territorio ed avere una altezza tale che il loro ingombro non si sovrapponga alla visuale o nasconda il profilo dei nuclei antichi

- gli edifici di nuova costruzione dovranno garantire omogeneità tipologica con i “tipi” preesistenti dal punto di vista architettonico (uniformità delle coperture, dei fronti, dei materiali). E’ possibile l’apertura di nuove strade di PRG negli ambiti a vincolo paesistico ma si dovrà garantire il minor impatto ambientale possibile

- è vietata la costruzione di nuove serre.