art. 37  Zone CE: Agglomerazione edilizia rurale

            Le zone “CE” sono aree di completamento edilizio per l’agglomerazione insediativa, contenute all’interno dell’ambito urbanistico E1 con destinazione prevalente di tipo residenziale RP ed RA di cui all’art. 9.

            Le zone CE mantengono l’indice dell’ambito E1 di appartenenza (IUF = 0,03 mq/mq).

In tali zone è consentito il trasferimento dell’indice di utilizzazione delle zone E1 ed E2 verso la zona CE più vicina non satura. L’indice di utilizzazione della zona CE viene rivalutato come segue:

   -      indice proprio delle zone CE per interventi diretti senza trasferimenti = 0,03 mq/mq

   -      indice proprio delle zone CE in caso di trasferimento di indice da zona E1 ed E2 = 0,07 mq/mq  Per la zona E1

  -       indice trasferito da zona E1 pari ad almeno il 30% del volume totale = 0,03 mq/mq

  -       indice massimo di costruzione in zona CE = 0,10 mq/mq

Per la zona E2

-          indice trasferito da zona E2 pari ad almeno il 30% del volume totale = 0,02 mq/mq

-          indice massimo di costruzione in zona CE = 0.09 mq/mq

            Il trasferimento degli indici dalle aree libere dell’ambito E1 e/o E2 avverrà mediante atto di asservimento, trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari, che determini un rapporto di pertinenzialità con il lotto edificabile e sarà possibile solo da parte dei soggetti di cui all’art. 47 titolati ad intervenire in Ambito E1.

            I parametri urbanistici ed edilizi delle zone “CE” sono i seguenti:

- H max = 7,50 metri

- RV    = 4,5 mc:mq

- Ds    = 7,0

- Ri    = 1/1

            Il regime di attuazione é la concessione edilizia convenzionata che preveda la realizzazione delle urbanizzazioni primarie, la monetizzazione delle urbanizzazioni secondarie in base all’art. 20, l’obbligo alla dotazione di parcheggi pertinenziali, impegni per il presidio e la riqualificazione ambientale delle aree d’intervento e asseverative (sistemazione del terreno naturale e del manto vegetale, rifacimento e conservazione dei muri di cinta e di fascia, e drenaggio delle acque, piantumazioni e coltivazioni) secondo quanto previsto dall’art.58.

            Per gli interventi di nuova edificazione si applicano le disposizioni di cui all’art.47 comma 2°.