I seguenti indirizzi e criteri di programmazione commerciale sono da applicarsi sul territorio comunale:
- esercizi di vicinato (EV): limite di superficie di vendita massima attivabile: mq. 100 su tutto il territorio comunale (SV <= 100 mq.);
- medie strutture di vendita (MSV) alimentare: nelle zone urbanistiche di tipo “A” (vedere planimetria allegata) sono autorizzabili superfici di vendita da mq. 101 a mq. 150 (100 < SV < 150);
- medie strutture di vendita (MSV) non alimentare: limite di superficie di vendita massima attivabile mq. 1000 su tutto il territorio comunale (100 < SV < 1000);
- grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari (GSV): non sono consentite aperture su tutto il territorio comunale;
- trasferimenti di sede: sono consentiti su tutto il territorio comunale;
- ampliamenti di superficie: è consentito l'ampliamento in loco di tutti gli esercizi di vendita entro il 20% della superficie autorizzata, per una sola volta nell'ambito del periodo di validità del presente P.R.G.;
- collegamenti con la normativa urbanistica: tutti i locali da destinarsi ad attività commerciali dovranno avere la specifica destinazione d'uso commerciale e la necessaria compatibilità urbanistica di zona;
procedure:
a. per quanto riguarda gli esercizi di vicinato il termine di trenta giorni a decorrere dalla presentatone della comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune;
b. per quanto riguarda le medie strutture l’istruttoria dell'istanza dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.
Si definisce:
1. commercio all'ingrosso: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
2. commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
3. superficie di vendita di un esercizio commerciale (SV): area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, al netto di muri perimetrali, pilastri e tramezzi interni.
E' altresì compreso nella superficie di vendita lo spazio occupato da esposizione di merci.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, gallerie e passaggi di comunicazione (compresi scale, rampe, montacarichi e ascensori).
La superficie di vendita (SV) è espressa in mq. e con valori interi approssimati all'unità inferiore per valori decimali inferiori o uguali a 0,50 e all'unità superiore per valori decimali superiori a 0,50.
Ai soli fini della L.R. 7 aprile 1995 n. 25 la somma della superficie di vendita (comprensiva di pilastri e/o strutture murarie interne, di tramezzi, divisori e simili) e delle altre superfici (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi), si assimila alla superficie di riferimento commerciale, ad eccezione del caso in cui le altre superfici siano funzionalmente autonome e distinte dalla superficie di vendita così come sopra definita.
La dotazione minima di posti auto (PA) sarà pari a:
PA = 0,03 x SV
a cui dovrà corrispondere una superficie di parcheggio minima (SP) pari a:
SP = 0,75 x SV
I parcheggi pertinenziali per la clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero ad essa collegate con percorsi pedonali conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Tale area a parcheggio deve comunque collocarsi in un raggio non superiore a 200 mt. rispetto alla struttura commerciale corrispondente.
Gli spazi di sosta e di movimentazione merci (SP mov) devono essere reperiti nel caso di strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 600 mq. che dovranno dotarsi di una superficie minima pari a:
SP mov = 0,18 x SV + 48 (mq.)
e dovrà avere una forma tale da poter contenere un rettangolo di misure non inferiore a m.5,00 x m.10,00.
Per gli esercizi con superficie di vendita compresa tra 250 e 600 mq si richiede, in alternativa ad una zona esclusivamente destinata alla movimentazione merci, un incremento della dotazione minima prevista per i parcheggi pertinenziali per la clientela.
Deve essere studiato ed illustrato con adeguata documentazione il collegamento tra le aree di movimentazione merci e la viabilità esistente e prevista, prevedendo opportuni spazi di manovra.
E' possibile effettuare l'ampliamento in loco degli esercizi di vendita entro il limite del 20% della superficie autorizzata:
- tale ampliamento dovrà essere calcolato sulla superficie di vendita preesistente,
- potrà essere effettuato una sola volta nel periodo di vigenza dei piano regolatore così come modificato e integrato dalla presente variante,
- la superficie totale dell'esercizio dovrà rispettare i limiti di superficie stabiliti nel precedente art 28a, così come stabilito dal comma 1 degli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 114/98.
I criteri regionali stabiliscono che il limite complessivo di autorizzabilità per le medie strutture alimentari non può superare la percentuale del 12% della superficie complessiva di vendita di prodotti alimentari degli esercizi esistenti al 31.12.1998. Per il Comune di Dego tale valore è pari a mq[aMM1].
Questo limite opera per una sola volta nell’ambito di vigenza del presente piano.
Nel caso di ampliamento di una media struttura di vendita alimentare, la nuova superficie attribuita dovrà essere sottratta al contingente del 12% di cui ai criteri regionali.
Nel caso di ampliamento di una superficie di vendita i limiti di superficie e la dotazione standard di cui ai precedenti art.28.b, 28.d, 28.f dovrà essere riferita la SV dell'esercizio commerciale totale (SV preesistente + superficie di vendita in ampliamento).
Si definisce subingresso il caso in cui una ditta subentri ad un'altra in una attività commerciale mediante compravendita, affitto, donazione, fallimento, successione o altra causa.
Nel caso di subingresso la condizione fondamentale è il mantenimento dell'esercizio commerciale nell'ambito della struttura preesistente.
Il subingresso non è soggetto all'obbligo del reperimento degli standard minimi di cui agli artt. 28.d, 28.f, fermo restando che se è previsto un contestuale ampliamento si applica quanto specificato al precedente art. 28.f, compreso il rispetto dei limiti di superficie di vendita di cui all’art. 28.a.
Qualora contestualmente al subentro si verifichi la modifica del tipo di esercizio commerciale da alimentare a non alimentare o viceversa, tale subentro si intenderà assimilato al caso di apertura di una nuova struttura di vendita.
Si ha trasferimento di sede quando una attività commerciale si trasferisce da un immobile ad altro.
Se l'immobile in cui si andrà ad insediare tale esercizio non ha destinazione commerciale, l'intervento si definisce come trasferimento di sede con contestuale cambio di destinazione d'uso.
Ai sensi della vigente normativa commerciale regionale, il trasferimento di sede (con o senza mutamento di destinazione d'uso) è comunque soggetto ai limiti di superficie di cui all’art. 28.a ed al reperimento degli standard-minimi di cui agli artt. 28.d, 28.f.
Ai fini di non inibire la mobilità commerciale nell'ambito delle zone storiche, le dotazioni minime di parcheggi e di aree di sosta e movimentazione merci di cui agli artt. 28.d, 28.f, a giudizio dell’Amministrazione Comunale possono essere ridotte alla metà.
La verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale è prescritta nel caso di strutture di vendita per le quali si preveda una dotazione di posti auto pertinenziali per la clientela inferiore a 150.
Laddove non sia richiesta alcuna dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela tale verifica non deve essere prodotta.
Con detta verifica di devono accertare principalmente le modalità di raccordo tra le aree di sosta (parcheggio per la clientela ed aree di movimentazione merci) della struttura di vendita e la viabilità esistente.
In sede di richiesta di trasferimento, ampliamento, apertura di struttura commerciale che comporti il reperimento di aree a parcheggio, ai sensi del precedente art. 28.d, dovrà essere prodotto opportuno studio, completo di relazione e tavole progettuali, nel quale siano verificate le seguenti condizioni, a fronte anche di adeguate soluzioni progettuali:
- accessibilità alla struttura di vendita, con particolare riferimento alle connessioni tra la viabilità esistente e le aree di sosta e movimentazione,
- innesti previsti sulla viabilità, con particolare riferimento a quanto previsto dal codice della strada,
- sicurezza e visibilità nel punto di immissione sulla viabilità esistente.
Nel caso di apertura, trasferimento, ampliamento di strutture di vendita che presuppongano la dotazione di parcheggi pertinenziali e di spazi per la sosta e movimentazione delle merci di cui agli artt. 28.d, 28.f della presente variante, contestualmente all'istanza dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a. schemi grafici e calcolo della superficie di vendita dell'esercizio commerciale,
b. calcoli dettagliati degli spazi di cui agli artt. 28.d, 28.f,
c. schemi planimetrici delle aree per parcheggio pertinenziale alla clientela e per movimentazione merci, complete di conteggi atti a verificare la rispondenza con quanto determinato ai precedenti punti a) e b),
d. planimetrie e sezioni, nonché, laddove occorra, prospetti relativi alle aree esterne con evidenziate la sistemazione di progetto e le connessioni con la viabilità esterna, le soluzioni architettoniche, finiture, elementi di arredo, illuminazione, progetto del verde, sistema di smaltimento delle acque piovane, in conformità a quanto definito al successivo art.28.j,
e. atto rogato dal notaio e registrato nei modi di legge, con cui vengono asservite all'attività commerciale, così come definita nelle sue caratteristiche e localizzazione, le corrispondenti aree per parcheggio e per movimentazione merci, con possibilità di estinguere il vincolo di asservimento al cessare dell'attività.
Laddove, a fronte del tipo di intervento edilizio (PA, concessione convenzionata o nuovo volume), si renda necessario provvedere alla dotazione di ulteriori aree a parcheggio, le pertinenti dotazioni previste da convenzioni o dalla normativa vigente (legge 122/89), dovranno essere adeguatamente evidenziate sul progetto e distinte dalla dotazione commerciale di cui agli artt. 28.d, 28.f, ed asservite nei modi appunto stabiliti nella eventuale convenzione e dalle leggi vigenti.
L'inserimento di una struttura commerciale nel paesaggio deve essere preceduta da valutazioni di carattere urbanistico, funzionale ed estetico, con particolare attenzione alla qualità progettuale ed ai rapporti con il contorno.
Nel caso di nuovo edificio, ampliamento o ristrutturazione di preesistente immobile, oltre agli elaborati previsti per il rilascio del pertinente titolo abilitativo, ovvero quelli da allegare alla denuncia di inizio attività o alla relazione asseverata ai sensi dell'art. 26 della legge 47/89, si dovrà produrre idonea documentazione atta a dimostrare la coerenza dell'intervento edilizio e le sue connessioni con l'intorno.
Si dovrà pertanto allegare all'istanza una "verifica di inserimento dell'esercizio commerciale nel contesto", consistente in:
a. documentazione fotografica dei luoghi e degli immobili oggetto dell'intervento, con particolare riferimento agli esercizi commerciali esistenti;
b. analisi tipologiche, morfologiche, stilistiche e formali degli edifici al contorno, a supporto delle scelte progettuali effettuate;
c. simulazione tridimensionale dei progetto e/o opportuni fotomontaggi;
d. documentazione di dettaglio riferite a materiali, finiture, cromatismi, elementi di arredo esterni, insegne o altri manufatti pubblicitari;
e. progetto delle aree esterne adibite a parcheggio, sosta e movimentazione merci (vedi artt. 28.j, 28.k), comprensivo delle aree a verde, specificando finiture, cromatismi, materiali, essenze previste,
f. progetto degli elementi di arredo urbano (vedi art. 28.m), specificando soluzioni progettuali adottate, materiali, cromatismi, finiture, rapporto con elementi analoghi al contorno;
g. progetto dell'illuminazione degli spazi esterni, soluzioni progettuali e tecnologiche adottate, elementi impiegati, materiali, cromatismi, rapporto con elementi analoghi al contorno.
Nelle zone del centro storico e di quelle di particolare valore architettonico o paesistico, le soluzioni adottate dovranno:
- armonizzarsi con il contesto,
- rispettare i caratteri tipologici, architettonici formali ed estetici degli edifici esistenti non occuItare visuali, edifici o manufatti di pregio,
- adottare materiali, finiture e colori coerenti con il contorno,
- evidenziare elementi di pregio preesistenti (ad esempio portali, cornici, muratura in pietra a vista, colonne, ecc.), valorizzandoli nell'ambito del progetto e ricorrendo a soluzioni come particolari finiture, riquadrature, illuminazione, ecc..,
- riprendere o reinterpretare soluzioni architettoniche e di dettaglio già adottate per esercizi commerciali esistenti, al fine di caratterizzare determinate aree, strade, vie o quartieri.
Le aree a parcheggio e quelle destinate a spazi per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a. consentire il disimpegno dei mezzi e garantire facilità e sicurezza di accesso;
b. i singoli posti auto devono avere, di norma, dimensioni non inferiori a 2,50 m x 5,00 m, se disposti a pettine o a spina di pesce, e non inferiori a 2,20 m x 5,50 m se disposti in fila; ai fini del dimensionamento delle aree di parcheggio si considera una superficie convenzionale per ciascun posto auto pari a mq 25, comprensiva di stallo e di area di manovra;
c. nel caso di posti auto ricavati su aree esterne, anche ove trattisi di modifiche a spazi o edifici già esistenti, essi devono mantenere la distanza minima di m 1,50 da eventuali pareti finestrate e, ove possibile, essere separati dalle medesime mediante cortina di alberi o di siepi sempreverdi;
d. le aree di manovra devono avere dimensioni tali da consentire di accedere al parcheggio e di uscire in modo agevole, senza ingombrare od usare spazi pubblici o di proprietà di terzi; in particolare le corsie di distribuzione devono avere larghezza non inferiore a:
- m 6 in caso di batterie di box;
- da m 4,50 a m 3,50 in caso di posti auto a pettine o a spina di pesce, a seconda dell'inclinazione,
- m 3,5 in caso di posti auto disposti in fila;
e. ove possibile dovrà essere prevista adeguata separazione dei percorsi pedonali da quelli veicolari, mediante diverse quote di calpestio e differente pavimentazione;
f. tutti i percorsi pedonali ed i collegamenti con le aree a parcheggio devono essere progettati e realizzati in conformità a quanto previsto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; si dovranno inoltre adottare particolari soluzioni per l'utilizzo dei percorsi da parte delle persone non vedenti, quali cambi di pavimentazione, guide a terra, pannelli in caratteri Brailie, segnali sonori ecc..;
g. prevedere di norma schermature vegetali, quali aiole, prati, alberi, soprattutto in prossimità di confini o di edifici esistenti, sulla scorta di opportuno progetto (vedi articolo 28.m) dove siano specificate le essenze previste ed il posizionamento;
h. nel caso di un numero previsto di parcheggi superiore a 5 è richiesta una dotazione complessiva di verde pari al 10 % del totale dell'area adibita a parcheggio e movimentazione merci, salvo differente soluzione progettuale da concordarsi con gli uffici comunali nel caso di particolari condizioni del contesto (ad esempio zona storica a tessuto compatto); nel caso di parcheggio di notevole dimensione è comunque preferibile una sistemazione a prato movimentata altimetricamente (es. con dune, terrazze, ecc.) adeguatamente vegetata;
i. deve essere prevista opportuna pavimentazione e adeguati accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche;
j. per le aree a parcheggio e per i percorsi pedonali dovrà essere prevista adeguata pavimentazione adottando, ove possibile, soluzioni in pietra, autobloccanti o materiali analoghi;
k. dovrà essere prevista adeguata illuminazione, con particolare attenzione ai risultati estetici;
l. eventuali recinzioni o ringhiere devono essere studiate nel dettaglio e preferibilmente integrate con opportune barriere vegetali;
m. qualora all’esterno debbano trovare collocazione carrelli od elementi analoghi, si dovrà reperire adeguato spazio coperto da tettoia od altri elementi architettonici opportunamente progettati ed inseriti nel contesto;
Per arredo urbano si intende il manufatto singolo od il complesso di manufatti collocati negli spazi cittadini allo scopo di garantire specifiche funzioni e di abbellire l'ambiente, quali ad esempio:
- supporti per pubblicità;
- supporti per segnaletica;
- supporti ed elementi per l'illuminazione esterna;
- sedute in genere;
- fioriere;
- rastrelliere;
- portabiciclette;
- cestini portarifiuti e contenitori in genere per rifiuti solidi;
- elementi di delimitazione, recinzioni, ringhiere, ecc.;
- pensiline e tettoie;
- percorsi coperti;
- strutture espositive temporanee.
Gli elementi di arredo urbano, da collocarsi nelle aree esterne all'esercizio commerciale, dovranno essere studiati e progettati in relazione a detto esercizio ed ai manufatti esistenti, ed inoltre dovranno essere caratterizzati da:
- accurato inserimento ambientale sia per gli aspetti funzionali che estetici;
- scelta di manufatti e materiali convenienti in relazione all’uso, alla manutenzione, alla durata, agli usi locali, all’estetica ed alle caratteristiche architettoniche degli edifici;
- armonizzazione con l'ambiente circostante e con elementi analoghi al contorno;
- reimpiego di quegli elementi preesistenti che possono essere riutilizzati (es. elementi originari quali pavimentazioni, ecc.), eventualmente previo ripristino;
- continuità stilistica, formale e spaziale con altri interventi di arredo urbano limitrofi, anche al fine di definire e caratterizzare particolari parti del territorio comunale, quali vie, strade, quartieri;
- rispetto delle zone di particolare pregio architettonico e paesistico, evitando soluzioni in contrasto con l'ambiente circostante, ovvero che occultino determinate visuali o scorci di notevole valore estetico.
art.28.n Documentazione progettuale da allegare all'istanza di apertura, impliamento trasferimento di esercizio commerciale
Si fornisce un elenco riepilogativo della documentazione progettuale da allegare all'istanza di apertura, ampliamento, trasferimento di esercizio commerciale, precisando che laddove l'intervento sia di modesta entità, sarà ammessa una documentazione ridotta purché sufficiente ad una esauriente rappresentazione e comprensione dell'intervento.
La seguente documentazione è integrativa di quanto richiesto specificamente per la procedura connessa al tipo di intervento edilizio (autorizzazione, concessione, denuncia di inizio attività o art. 26) e per l'esercizio dell'attività commerciale:
1. documentazione relativa alla verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale di cui all'art.28.i,
2. documentazione relativa alle aree per parcheggio pertinenziale per la clientela e per gli spazi per la sosta e movimentazione delle merci di cui all’art.28.j,
3. documentazione relativa alla verifica di inserimento dell'esercizio commerciale nel contesto di cui all'art.28.k.
[aMM1] farsi dare superficie di calcolo