art.13 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente sono quelle di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 457:
a) manutenzione ordinaria
b1) manutenzione straordinaria
b2) opere interne
c1) risanamento conservativo
c2) restauro
d1) ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e di SLA
d2) ristrutturazione edilizia con aumento di volume e di SLA
d3) interventi di demolizione e ricostruzione
d4) interventi di ricostruzione su sedime
d5) interventi di demolizione
e) ristrutturazione urbanistica con o senza aumento di volume o di SLA
a) manutenzione ordinaria
Riguarda interventi con opere dirette a mantenere l’efficienza degli edifici e degli impianti tecnologici esistenti; non sono consentite alterazioni dei caratteri originari né aggiunta di nuovi elementi.
b1) manutenzione straordinaria
Riguarda interventi con opere modificative di parti strutturali, senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, né modifiche delle destinazioni d’uso.
In particolare sono consentiti:
- rifacimento del manto di copertura con il mantenimento dei materiali originari o, comunque, adeguandosi a quanto previsto dalle norme di PRG o SUA;
- rifacimento delle strutture della copertura senza variazioni del piano di imposta, della pendenza e della forma. Non sono consentite aperture di nuovi abbaini o finestre.
- rifacimento o sistemazione delle coperture piane esistenti;
- opere di deumidificazione delle murature, di isolamento termico, sottomurazioni ed intercapedini;
- rifacimento di intonaci esterni e delle tinteggiature secondo le prescrizioni di cui all’art. 11 lett. D;
- riordino e rifacimento di elementi architettonici esterni (parapetti, cornicioni, gronde e pluviali etc.) senza alterazione delle preesistenze o introduzione di nuovi elementi;
- sostituzione di infissi esterni secondo i tipi e le modalità della Disciplina Paesistica;
- creazione o chiusura di aperture interne con ampiezza massima di cm 120 per pareti portanti di spessore oltre i 15 cm, di cm 150 per pareti tra i 10 e i 15 cm, oltre cm 150 per tramezze più sottili; la creazione delle nuove aperture non dovrà modificare, neppure in parte, la “tipologia strutturale” dell’edificio, e, per quanto riguarda gli edifici di impianto antico, la distribuzione interna;
- consolidamento parziale di strutture di fondazione o di sopraelevazione;
- rifacimento di pavimentazioni interne;
- rifacimento o sostituzione di locali igienici, parte di essi, cucine anche quando comportano modeste opere edilizie, tali da non modificare in modo significativo la distribuzione interna; in tali casi sono escluse nuova aperture su prospetti esterni;
- eliminazione scarichi fognari e canne da fumo esistenti sulle pareti esterne e la creazione di nuove colonne interne;
- installazione di impianti di condizionamento e ascensori senza creazione di nuovi volumi tecnici, impianti esterni ed opere murarie che incidano sulla tipologia strutturale o architettonica dell’edificio.
b2) Opere interne.
Riguarda gli interventi edilizi che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile.
c1) Risanamento conservativo
Riguarda gli interventi rivolti alla conservazione dell’organismo edilizio assicurandone la funzionalità mediante il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall’esigenze dell’uso.
In particolare gli interventi consentiti sono i seguenti:
- adeguamento distributivo con modesti spostamenti di pareti divisorie non portanti con apertura/chiusura di porte interne;
- installazione di servizi igienico-sanitari interni all’alloggio in casi di mancanza o insufficienza e collocazioni esterne dei servizi esistenti anche con modifica della distribuzione interna;
- realizzazione di nuova aperture esterna, sui fronti non vincolati dalle norme di PRG, dalla Disciplina Paesistica o individuati dalle schede dei nuclei antichi e comunque con i criteri di cui all’art. 12;
- consolidamento strutturale di volte e solai, rifacimento di solai con esclusione di quelli voltati in pietra o mattoni senza modificazioni del piano di imposta; consolidamento e ripristino di scale interne ed esterne;
- consolidamento delle strutture verticali (comprese eventuali modeste sostituzioni strutturali per eventuali esigenze di carattere statico) quali murature perimetrali e di spina;
- risanamento o realizzazione di vespai areati per isolamento del piano terra;
- ricostruzione filologica di parti di unità eventualmente crollate o demolite.
Tali interventi escludono, comunque, la possibilità di operare una radicale sostituzione della tipologia edilizia, distributiva e strutturale.
c2) Restauro
Riguarda interventi su edifici che presentano evidenti valori storico-architettonici. Gli elaborati di progetto necessari sono quelli previsti nel seguente art.14.
d1) Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e di SLA
Riguarda gli interventi diretti a trasformare gli organismi edilizi attraverso opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
In particolare rientrano in questa categoria:
- ridistribuzione interna con eventuale modifica della tipologia delle singole unità immobiliari;
- modifica delle aperture esterne secondo i criteri dell’art.12 C;
- demolizione e ricostruzione dei solai con modifica del piano di imposta, esclusi comunque quelli voltati in pietra o mattoni quando rivestano carattere storico-ambientale;
- rifacimento delle strutture del tetto con modifica delle pendenze e/o della forma nei limiti di quanto previsto all’art.12 e;
- demolizione e ricostruzione parziale delle strutture portanti (muri perimetrali e di spina), con modifica dei materiali e dei sistemi statici, qualora non interessino porzioni di fabbricato con sistemi voltati o comunque di interesse storico-ambientale;
- demolizione, ricostruzione e nuova costruzione di “corpi scala”.
Il regime di attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia è quello della Concessione Edilizia; gli elaborati di progetto previsti sono quelli richiesti al seguente art. 14.
d2) Ristrutturazione edilizia con aumento di volume e di SLA
Si applica la disciplina di cui alla categoria che precede; è ammessa la realizzazione di nuove porzioni di fabbricato secondo le modalità previste dalle norme specifiche di zona.
d3) Interventi di demolizione e ricostruzione
Interventi che prevedono la demolizione e riedificazione di edifici, o parti di essi, le cui condizioni di degrado statico e/o igienico non siano superabili con un normale intervento di restauro o di ristrutturazione. La ricostruzione deve tendere a ricostituire le caratteristiche formali dell’edificio originario con eventuali limitate variazioni volumetriche.
d4) Interventi di ricostruzione su sedime
Interventi che prevedono la riedificazione di manufatti, in stato di demolizione, dei quali permangono tracce tali da poter definire univocamente la posizione planimetrica e la composizione volumetrica.
Tale situazione deve essere dimostrata da una perizia (comprendente il rilievo particolareggiato e analisi tipologica in scala non inferiore a 1:50) redatta da un tecnico abilitato ai sensi di legge, nella quale verrà espresso un giudizio relativo alle caratteristiche storico-architettoniche dell’immobile oggetto di intervento. In casi di edifici confinanti o comunque attigui, l’analisi tipologica va estesa anche a questi con particolare riferimento alle quote di gronda, posizione bucature e allineamenti volumetrici.
d5) Interventi di demolizione
Interventi rivolti a rimuovere in tutto o in parte manufatti preesistenti, qualunque sia la successiva utilizzazione dell’area risultante.
e) Ristrutturazione urbanistica con o senza aumento di volume e di SLA
Riguarda gli interventi diretti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio. In generale il regime di attuazione dell’intervento di ristrutturazione urbanistica è il SUA.