Art. 22 – Ambiti di riqualificazione: aree AR - C
Caratteristiche
• Gli ambiti di riqualificazione: aree AR - C, riguardano quelle aree all’interno delle quali sono ammissibili interventi a carattere residenziale, tali da non compromettere l’impianto insediativo nel territorio comunale, ma al contrario consolidare gli aspetti esistenti o, comunque, costituire dei piccoli nuclei che assumano lo stesso tipo di impianto urbanistico - architettonico e tipologico degli esistenti.
Destinazioni d’uso
• Negli ambiti di cui in oggetto si definiscono destinazioni d’uso prevalenti e quindi sempre ammissibili:
- residenza;
- commercio al minuto
- ospitalità turistica (attività ricettive ed agriturismo) ed esercizi pubblici (bar e ristoranti);
- piccoli laboratori familiari, magazzini, rimesse e depositi connessi a piccole attività produttive legate al commercio e all’artigianato, purché non molesti, compatibili con la residenza e non in contrasto con le norme del regolamento di igiene e di polizia urbana e con le leggi vigenti in materia;
- ricoveri per attrezzi e per la legna, oltrechè piccoli manufatti ad uso agricolo;
- parcheggi, autorimesse pubbliche e private.
• Le modifiche di destinazione d’uso tra le categorie di edifici esistenti sopra menzionate sono sempre ammissibili, tranne che per i casi specificati nel successivo comma;
• Non è ammissibile il cambio di destinazione d’uso da parcheggio, autorimesse pubbliche e private a residenza.
• Nelle zone residenziali sono comunque tassativamente escluse l’edilizia per attività industriali, i laboratori artigiani rumorosi o inquinanti, i depositi di materiali infiammabili, odorosi e polverosi, gli allevamenti di animali, ed ogni altra attività che contrasti con le caratteristiche residenziali delle zone o sia incompatibile con tale destinazione ed in contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia.
Modalità di attuazione, interventi ammessi e parametri ammissibili
• In queste aree si interviene attraverso Permesso di Costruire semplice o Convenzionato in base ai parametri sotto elencati:
- Indice di utilizzazione insediativa = come da “tabella riassuntiva degli interventi”
- Superficie massima per ogni singolo intervento (manufatto) = 200 mq di SA
- Superficie minima per ogni singolo intervento (manufatto) = 100 mq di SA
• Il rilascio del Permesso per Costruire è inoltre subordinato alla presentazione di uno studio di nuova viabilità, laddove necessario, che preveda poche e non eccessive movimentazioni di terreno, e comunque sempre nel rispetto della rete di percorrenze storiche e dei vecchi sentieri (acciottolati, mulattiere, ecc...). I parametri per la costruzione di nuovi tracciati devono fare riferimento a quanto esplicitato dagli articoli appositi contenuti nelle presenti Norme di Conformità e Congruenza “Tracciamento di strade non indicate nel P.U.C”, e comunque il nuovo tracciato non potrà superare i 250 m di lunghezza.
• Le opere così approvate dovranno essere a spese e a cura del richiedente e la loro realizzazione dovrà essere concordata tramite apposita convenzione sottesa al rilascio del permesso di costruire. Il rilascio del Permesso per Costruire è subordinato alla presentazione di un accordo che specifichi le modalità e l’individuazione di adeguate aree da destinarsi alla collocazione dei contenitori per la raccolta rifiuti, in base ad opportuni accordi presi preventivamente con l’Amministrazione Comunale ed in riferimento alla tavola di PUC n. 24
“Schema propositivo ipotetico di collocazione delle aree di servizio per la raccolta dei rifiuti: analisi dello stato attuale e confronto con le previsioni del PUC”. Le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti dovranno essere possibilmente schermate alla vista e alla radiazione solare diretta, facilmente accessibili sia agli utenti sia ai gestori dei servizi di raccolta.
• L’accorpamento delle nuove unità edilizie è favorito tramite un incremento consentito del 20% di SA per dette unità; questo incremento è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello realizzabile attraverso l’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa
• Per accorpamento delle nuove unità edilizie si intende un intervento che, coordinando due o più proprietari, realizzi manufatti accorpati che conducano ad una tipologia insediativa del tipo a nucleo, progettando e realizzando infrastrutture e urbanizzazioni in comune.
Tabella riassuntiva degli interventi
ZONA |
località |
MQ |
INDICE (mq/mq) |
Mq edificabili (SA) |
AR - C 2 |
|
7.741,45 |
0,016 |
123,86 |
AR – C 1 |
|
3.325,68 |
0,035 |
116,40 |
AR - C 3 |
|
5.930,46 |
0,035 |
207,56 |
AR - C 6 |
|
9.763,09 |
0,035 |
341,70 |
AR - C 7 |
|
2.588,22 |
0,050 |
129,41 |
AR - C 8 |
|
8.745,73 |
0,050 |
437,28 |
AR - C 9 |
|
7.896,85 |
0,035 |
276,38 |
AR - C 10 |
|
6.651,07 |
0,035 |
232,78 |
AR - C 11 |
|
3.716,48 |
0,035 |
130,07 |
AR - C 13 |
|
2.297,13 |
0,050 |
114,85 |
AR - C 14 |
|
3.748,01 |
0,035 |
131,18 |
AR - C 16 |
|
-- |
-- |
-- |
AR - C 15.1 |
|
-- |
-- |
-- |
AR - C 17 |
|
3.464,10 |
0,050 |
173,20 |
AR - C 20 |
|
7.660,83 |
0,035 |
268,12 |
AR - C 21 |
|
3.923,58 |
0,035 |
137,32 |
AR - C 22 |
|
-- |
-- |
-- |
AR - C 23 |
|
5.710,94 |
0,050 |
285,54 |
AR - C 24.1 |
|
3.678,03 |
0,035 |
128,73 |
AR - C 25.2 |
|
1.797,20 |
0,067 |
120,41 |
AR - C 24.2 |
|
-- |
-- |
-- |
AR - C 30 |
|
3.601,02 |
0,035 |
126,03 |
AR - C 29 |
|
2.713,36 |
0,050 |
135,65 |
AR - C 26 |
|
4.852,22 |
0,067 |
325,09 |
AR - C 5 |
|
16.998,94 |
0,016 |
271,98 |
AR - C 27 |
|
1.101,93 |
0,12 |
132,23 |
AR - C 34 |
|
2.118,96 |
0,067 |
141,97 |
AR - C 35 |
|
17.894,18 |
0,016 |
286,30 |
AR - C 36 |
|
11.517,46 |
0,033 |
380,07 |
AR - C 37 |
|
3.282,57 |
0,050 |
164,12 |
AR - C 33 |
|
2.504,26 |
0,050 |
125,21 |
AR – C 40 |
|
8.035,73 |
0.050 |
401.78 |
• Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (previa autorizzazione) nel rispetto delle tradizioni costruttive locali, ristrutturazione edilizia senza aumenti volumetrici (previo rilascio di titolo abilitativo diretto)
• Incrementi della volumetria realizzati in accordo con il Piano Regolatore Generale vigente al momento dell’adozione del presente P.U.C. vengono recepiti dal presente Piano e quindi considerati stato di fatto.
• Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del vigente P.U.C., è consentito un incremento di volume nel limite massimo del 20% dell'esistente attraverso richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che tale incremento di volume sia destinato all’adeguamento igienico – sanitario e/o funzionale. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, sono realizzabili a condizione che venga effettuata una riqualificazione architettonica che li renda integrabili nel tessuto edilizio locale tramite l'eventuale ricomposizione volumetrica, dei rapporti dimensionali delle bucature, l'eliminazione di balconate continue, scale esterne ed altri elementi a sbalzo, la sostituzione delle coperture piane, a falde sfalsate o eccessivamente sporgenti, nonché alle aree di pertinenza.
• Sia sugli edifici esistenti (laddove la tipologia edilizia dei fabbricati lo consenta) che su quelli di nuova edificazione è ammessa la realizzazione di nuove logge, balconi e terrazzi, la cui superficie non deve essere superiore a 1/8 della superficie coperta dell’edificio, sia esso esistente o di nuova edificazione (ad esclusione dei terrazzi, che possono superare tale limite, arrivando anche a ricoprire la superficie dell’intero fabbricato, avendo come riferimento le coperture a terrazzo della tipologia storica locale). Tali elementi esterni dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto dall’art. n. 62 delle presenti norme e in accordo con la tipologia storica locale.
• Sugli edifici esistenti inoltre tali interventi sono ammessi a ulteriore condizione che si uniformino tipo logicamente con il profilo altimetrico degli edifici confinanti, e solo nel caso in cui la copertura non sia più quella storica originaria ma sia già stata alterata con manomissioni di vario genere (tipo terrazzi, corpi non rispondenti alla struttura originaria) e la tipologia edilizia dei fabbricati confinanti lo consenta. In questi casi è inoltre possibile ricomporre la copertura in base agli allineamenti delle coperture (falde dei tetti) circostanti, le quote e le pendenze delle falde dovranno fare riferimento a quelle più significative rintracciabili nel perimetro circostante (l'altezza massima non può superare quella degli edifici circostanti della stessa categoria).
• È altresì ammessa la realizzazione di pensiline, la cui proiezione in pianta non superi la misura di 1,20 x 2,50 m, a copertura degli ingressi degli edifici.
Il materiale di copertura delle tettoie e delle pensiline dovrà essere analogo o comunque coerente a quello dell’edificio principale.
La struttura sarà realizzata preferibilmente in legno.
In tutti gli interventi dovrà essere verificata la tipologia esistente, in particolare se si tratta di un edificio di carattere storico.
• L'ampliamento o la ristrutturazione degli esterni dovrà adeguarsi al disegno tipologico, rispettando il più possibile le caratteristiche degli elementi architettonici e dei materiali (ad es. il disegno e la distribuzione delle aperture, le cornici marcapiano, la tipologia della gronda e delle finiture del tetto, le caratteristiche degli infissi, gli intonaci). Dovrà inoltre garantire la salvaguardia e/o il recupero delle strutture in pietra, che dovrà essere sempre usata come costruttiva e non applicata faccia a vista.
I nuovi corpi dovranno inoltre tenere conto degli allineamenti del corpo di fabbrica principale o eventualmente dell’organismo nella sua composizione organica e complessa.
Norme particolari per le zone AR – C
In tutti gli ambiti AR - C, gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 possono essere dotati di autorimesse pertinenziali fuori terra, il cui volume è ammesso anche laddove l’area sia già satura dal punto di vista dell’indice di edificazione. In tali casi le autorimesse devono:
• rispettare le norme edilizie di seguito riportate;
• avere una superficie lorda di fabbricato, come definita al precedente art. 14 non eccedente il rapporto di 35 mq per ogni 100 mq di superficie agibile degli edifici di cui sono pertinenze;
• avere un’altezza massima al colmo della copertura di 3,60 m;
• essere realizzate in aderenza agli edifici di cui sono pertinenze, ovvero a distanza di non meno di 5 m da essi, in deroga al dettato del D.M. 1444/68.
• rispettare le distanze di 12 m dagli altri edifici, di 6 m dai confini e di 5 m dal ciglio strada.
Le deroghe alle distanze minime di cui al comma precedente potranno essere ammesse solo nel caso in cui entrambe le pareti fronteggiatisi non siano finestrate.
Interventi in aree di particolare criticità ambientale
• Per gli interventi nelle aree di particolare criticità ambientale (in base alle indicazioni sia della Carta Bionaturalistica della Regione Liguria, sia delle Aree pSic e delle Aree Protette Provinciali, del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ecc...) particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione degli interventi, anche attraverso la predisposizione di adeguati studi propedeutici e verifiche di ammissibilità ambientale (come definiti all’art.11 delle presenti norme) e attraverso la predisposizione di adeguati indirizzi e azioni di mitigazione, volti alla corretta gestione dei cantieri edilizi in modo tale da ridurre massimamente il loro impatto sull’ambiente in termini di degrado fisico delle aree interessate, accessibilità con mezzi di cantiere, smaltimento e recupero dei rifiuti di costruzione, permanenza nel tempo, rumorosità, interferenza anche temporanea con gli ecosistemi presenti, corretto uso di risorse energetiche ed idriche.
Detti strumenti dovranno inoltre predisporre adeguate misure di mitigazione degli impatti (anche sull’ambiente acustico, a seguito del puntuale raffronto con la zonizzazione acustica comunale) in caso di interventi all’interno di aree ad alta valenza ambientale o di marcato rischio.
• Per gli interventi previsti in aree interessate dalla presenza di corridoi ecologici e/o tappe di attraversamento delle specie animali (per il cui tracciamento è possibile fare riferimento alle tavole di PUC n. 27 a “Biodiversità – Rete ecologica – Sovrapposizione con le previsioni del PUC” e 27 b “Biodiversità – Rete ecologica – Sovrapposizione con le previsioni del PUC”) dovrà essere prodotta un’adeguata documentazione di supporto al progetto per lo studio e la verifica delle caratteristiche ambientali dell’area; detta documentazione dovrà inoltre predisporre opportuni indirizzi operativi per l’intervento (in accordo con le normative vigenti in materia ed in base alla tipologia del corridoio, alle sue caratteristiche ed al suo grado di conservazione) per il mantenimento e l’eventuale riqualificazione dei collegamenti ecologici presenti nel corridoio.
Disciplina paesistica di livello puntuale
1. Norme tipo- morfologiche
Tipologia di insediamento
Gli interventi nelle aree saranno attentamente coordinati all’interno di un progetto unitario che dovrà prevedere:
1) un attento studio dei caratteri morfologici e planovolumetrici dell’esistente, al fine di garantirne il corretto inserimento nel paesaggio delle nuove strutture edilizie e la composizione del costruito e degli spazi aperti nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici complessivi dell’ambito circostante. Il nuovo assetto dell’area dovrà garantire la riconnessione e la ricucitura con il tessuto storico e più recente limitrofo.
2) Sono preferibili tipologie edilizie ed impiego dei materiali e colorazioni conformi alle caratteristiche del costruito storico locale
Gli intonaci dovranno essere realizzati in malta di calce, calce idraulica, calce cosiddetta naturale, anche premiscelata con colorazioni naturali nell’impasto.
Sono ammesse tinteggiature ai silicati ed alle terre naturali; non sono ammessi tinteggi e rivestimenti plastici. Lascelta delle tinte dovrà privilegiare tinte tenui e velate.
Nelle aree contigue ai tessuti storici consolidati tali manufatti dovranno adeguarsi agli elementi strutturali dell’impianto urbano quali la disposizione rispetto ai percorsi, il rapporto tra costruito e spazio pubblico, il rapporto con le aree private di pertinenza, altezze, distanze, materiali ed elementi lessicali.
Gli interventi di nuova costruzione devono mirare a costituire tessuti organizzati anche in termini di ristrutturazione viaria e di sistema di accessibilità.
Tipologie edilizie
• Sono ammessi interventi di recupero dell’esistente e di integrazione volumetrica mediante ristrutturazione.
• Sono ammesse le nuove costruzioni, preferibilmente accorpate con tipologie del tipo a nucleo: in questi casi sono preferibili le tipologie a schiera.
• La composizione architettonica dei nuovi edifici dovrà seguire eventuali “segni” già presenti sul territorio ( assi viari minori, terrazzamenti)
Sistemazioni ambientali
• Riqualificazione delle relazioni tra costruito e sistema degli spazi aperti attraverso interventi di organizzazione complessiva e di sistemazione esterna delle aree libere, coerentemente con i caratteri ambientali della zona.
• Rispetto per i caratteri idro-geologici del territorio, tali da salvaguardare idonee fasce a protezione dai corsi d’acqua e garantire le opportune opere di difesa per i nuovi insediamenti.
• Riqualificazione delle componenti verde attraverso eventuali piantumazioni di essenze tipiche del luogo; conservazione elle alberature ad alto e medio fusto: dove si rendesse indispensabile è consentita la rimozione e il trapianto o sostituzione con specie vegetali tipiche del luogo.
Elementi lessicali
Facciate
Nelle nuove edificazioni o in caso di rifacimento delle facciate, queste dovranno essere realizzate con materiale non filmogeno (pitture acriliche) evitando in particolare le superfici "graffiate" e simili.
Le coloriture dovranno essere nella gamma delle terre o nei colori tradizionali liguri.
I serramenti esterni saranno in colori tradizionali o in legno scuro; sono espressamente vietati i serramenti in alluminio anodizzato. Nelle nuove costruzioni i rapporti dimensionali delle bucature di facciata saranno di tipo tradizionale.
Coperture
E' ammessa la sostituzione delle coperture piane con altre a falde, lasciando inalterata l'altezza di gronda, tranne nei casi in cui è consentito un aumento di volume per adeguamento igienico- sanitario; in tal caso l'altezza di gronda potrà essere aumentato, salvo dove diversamente specificato con apposita indicazione nella cartografia di Piano.
I manti di copertura dovranno essere in laterizio (tegole alla marsigliese o coppi), sia in caso di nuove costruzioni che in caso di rifacimento di quelle esistenti.
Sono espressamente vietati gli aggetti di copertura superiori a cm.40, nonché i tetti a sormonta.
Tettoie
È ammessa la realizzazione di tettoie per il ricovero degli autoveicoli, purché esse abbiano carattere di pertinenzialità nei confronti dell’edificio principale con vincolo debitamente trascritto, superficie non superiore a 30 mq e altezza in
gronda non eccedente 2,10 m.
Le distanze da osservare nella realizzazione delle tettoie sono quelle stabilite nelle singole zone. Laddove tali tettoie siano aperte su tutti i lati non aderenti all’edificio principale, la loro realizzazione deve rispettare le distanze prescritte dal Codice civile.
Esterni
Le pavimentazioni private esterne saranno realizzate in pietra o in ciottoli o in quadrotti di calcestruzzo liscio della gamma dei colori della tradizione locale.
Le recinzioni potranno essere realizzate con cancellate in ferro, di disegno semplice e di foggia tradizionale, oppure in legno anche in questo caso di disegno semplice. Potranno essere collocate su cordolo di cls o in pietrame dell'altezza massima di cm.80. L'intero manufatto dovrà avere un'altezza massima totale di mt. 1,80 di cui non più di mt. 1,00 di cancellata e/o rete. Sui fronti non prospicienti il pubblico passaggio sono ammesse recinzioni realizzate con montanti in ferro e rete plastificata, di colore verde.
Le recinzioni potranno essere realizzate con muri di pietra locale a faccia vista laddove tale tipo di delimitazioni è già presente o dove si voglia ricreare l'effetto di "crosa" ligure.
Per i muri e le eventuali recinzioni il distacco minimo dal ciglio della strada è fissato dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n°285), con l'eccezione dei muri di sostegno e di contenimento del manufatto stradale.
I muri di contenimento del terreno e di sistemazione dovranno essere rivestiti con pietrame a spacco messo in opera secondo le modalità tradizionali.
Le insegne luminose ammesse saranno esclusivamente quelle a luce indiretta posteriore, oppure quelle del tipo in lamiera dipinta, illuminate con corpi illuminanti posti al disopra dell'insegna stessa.
Le insegne avranno dimensioni limitate e tali da non alterare le caratteristiche dell'ambiente.