art. 23 Definizione degli ambiti operativi e singole zone urbanistiche.
Le Tavole di PRG individuano altri due tipi di “perimetri”, interni all’ambito di riferimento urbanistico di cui al precedente articolo:
1) AMBITI OPERATIVI che presuppongono l’attivazione di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie di natura complessa, sottoposta al regime dello SUA ovvero della concessione edilizia convenzionata (in quanto la definizione planovolumetrica o normativa è sufficientemente dettagliata).
La variazione delle soluzioni prospettate per gli ambiti a dettaglio planovolumetrico comporta l’obbligo di formazione di SUA.
2) ZONE URBANISTICHE che contemplano le seguenti indicazioni progettuali:
- aree vincolate per gli standard urbanistici
- aree a destinazione particolare
- aree con regime di gestione urbanistica di natura semplice.
Le “zone urbanistiche” sono, di massima, attuate con regime di concessione edilizia diretta o convenzionata.
Per l’attuazione del PRG tutto il territorio comunale è suddiviso in ambiti e relative zone omogenee:
1) Zone di interesse storico-artistico o di pregio ambientale, zone vincolate. (Zone omogenee “A”).
- Ambito A1 Centro Antico di Albenga.
Zone A2 Centri Antichi minori di Salea, Campochiesa, Bastia, Lusignano, San Fedele e Leca.
- Zone AE Emergenze paesistico vegetazionali
- Zone AC Aree e manufatti emergenti
- Zone VP Verde, parchi e giardini privati
- Aree, manufatti ed edifici singoli
- Zone “AR” Areali dei nuclei antichi e dei sistemi emergenti
2) Zone residenziali di completamento e di espansione
- Zone CT Contenimento dello stato di fatto
- Zone R, RB, RC, RD Zone di ristrutturazione urbanistica
- Zone CP Completamento edilizio
- Zone Ce Agglomerazione edilizia rurale
Zone Cc, Cr, Cd, erp Zone di espansione e di nuovo impianto
3) Zone produttive
- Zone D, DR, DN, DE Zone produttive industriali e/o artigianali
- Zone COe, COn Zone produttive commerciali
- Zone CDe, CDn, CDA Zone produttive direzionali
- Zona CSA Zona di sperimentazione agricola
4) Zone agricole
- Ambito E1 Zona agricola intensiva e sperimentale della piana
- Ambito E2 Zona agricola destinata a coltivazioni ortofrutticole e legnose.
- Ambito E3 Zona agricola generica ed improduttiva
- Ambiti E4, E5 Zone boschive, di rimboschimento e bonifica idrogeologica
5) Spazi ed attrezzature collettive e di interesse generale
- Zone G Servizi pubblici o di uso pubblico ai sensi del DM 1444/68.
- Zone F Spazi ed attrezzature pubbliche di interesse generale
6) Insediamenti turistici e ricettivi
- Zone TAe, TAn Zone turistiche alberghiere di ristrutturazione e di nuovo impianto
- Zone SCe, SCn Campeggi esistenti da ristrutturare e di nuovo impianto
7) Zone portuali ed arenili
- Zone PR, MA Porti, approdi e moli attrezzati
- Zone L Arenili e Parchi marini
In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente valgono le norme specifiche previste nel CAPITOLO III indipendentemente dalla destinazione d’uso della zonizzazione, intesa a disciplinare la nuova edificazione.
Per quanto riguarda la destinazione d’uso, di parte degli stessi e relative variazioni, la normativa prevista nel suddetto CAPITOLO III, varrà anche nel caso in cui i nuovi immobili realizzati in base al PRG subiscano successive trasformazioni e mutamenti di destinazione d’uso rispetto all’intervento originario.
CAPITOLO VI ZONE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO AMBIENTALE, ZONE VINCOLATE
Nelle zone omogenee “A” di interesse storico artistico ambientale le destinazioni d’uso prevalenti ammesse sono la residenza, il turismo ed i plessi polifunzionali di servizi (RP-TA-VA-PL); sono altresì ammesse tutte le destinazioni accessorie ad eccezione di attività artigianali conformi con le normative igienico sanitarie vigenti e non compatibili sotto il profilo ambientale, piccola industria (AI) e della grande distribuzione commerciale.
Nelle zone “A” non sono consentite, se non previste in puntuali interventi di recupero soggetti a SUA già individuati dal presente PRG o da individuarsi durante la sua attuazione, opere di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e nuova edificazione.
Sono vietati incrementi di SLA o volume, salvo i seguenti casi:
- disposizioni puntuali previste negli ambiti di recupero assoggettati a SUA o c.e.c. (cfr. Tavv. di azzonamento);
- incrementi fino ad un massimo del 5% per la riqualificazione dei fronti di contrasto (cfr. art. 15);
- incrementi volumetrici o di SLA direttamente previsti nelle norme specifiche di zona.