Art. 40- Serre
• Non è consentito l’impianto di nuove serre nelle zone boscate e/o soggette a vincolo idrogeologico.
• E’ consentita la costruzione di nuove serre o l’ampliamento di quelle esistenti solo ad aziende agricole già presenti sul territorio o ad agricoltori aventi titolo (coltivatori a titolo principale) e in base ai seguenti parametri:
- la realizzazione di dette serre è consentita solo in quei territori che presentano una compatibilità ambientale tale da non compromettere il contesto territoriale sulla base delle seguenti indicazioni:
- la realizzazione non comprometta le visuali panoramiche e sia realizzata in aree defilate dalla fruizione visiva prevalente in base ai percorsi viabilistici principali;
- i terreni oggetto dell’intervento dovranno essere incolti o soggetti a colture di tipo orticolo o floristico;
- sono esclusi i terreni ad uliveto e quelli caratterizzati da una coltura tradizionale che abbia un connotato radicato nell’ambiente;
• Per quanto riguarda la costruzione di serre per le attività produttive agricole vanno rispettati i seguenti parametri:
- lotto minimo 5.000 mq contigui e di proprietà;
- indice 0,01 mq/mq;
- l’altezza misurata alla gronda ed al colmo di copertura non superi rispettivamente i m 2,40 e i m 3,40;
- il titolo abilitativo per la nuova costruzione di serre è assoggettata alla dimostrazione che il reddito primario è dato da quello agricolo.
- in assenza dei terreni asservibili in base ai parametri precedentemente elencati sono ammessi ampliamenti non superiori al 20% della superficie della serra già esistente.
• Per quanto riguarda la costruzione di serre per attività agricole di tipo hobbistico, queste sono ammesse in tutte le zone agricole e a condizione che la loro realizzazione non comporti movimenti rilevanti del terreno e non modifichi in misura sensibile la scansione naturale delle fasce, se presenti, e taglio di alberi e che non comprometta la visuali panoramiche.
• Per quanto riguarda la costruzione di serre per attività agricole di tipo hobbistico vanno rispettati i seguenti parametri:
- lotto minimo 3.000 mq contigui e di proprietà;
- l’altezza misurata alla gronda ed al colmo di copertura non superi rispettivamente i m 2,40 e i m 3,40;
- fino ad un massimo di 10.000 mq di lotto asservibile la superficie ammessa per la copertura a serra non può superare i 15 mq; oltre i 10.000 mq di lotto asservibile si può arrivare ad una superficie coperta a serra massima di 50 mq.
• In entrambi i casi vanno rispettati i seguenti parametri:
- le distanze minime non siano inferiori a:
- m 6,00 dai fabbricati adibiti ad abitazione;
- m 3,00 dal ciglio di strade pubbliche carrabili;
- le distanze dalle altre zone di piano non siano inferiori a m 15,00
- i materiali siano quelli tradizionali, ovvero profilati in ferro verniciato ( o similari) e vetro.
• Negli altri casi è consentito solo l’impianto di piccole serre di tipo artigianale fino a 20 mq di area coperta e sezione di altezza media non superiore a m 1,50.
• Negli elaborati di progetto devono essere chiaramente indicate tutte le opere di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti eventualmente dall’esercizio dell’impianto, atte a garantire il regolare deflusso in corsi d’acqua, in canali aperti funzionanti e/o condotte di scarico senza alterare l’equilibrio geologico del terreno interessato.
• In ogni caso è espressamente vietato il convogliamento superficiale delle acque meteoriche su strade o lo smaltimento libero sul terreno di proprietà.