Art. 43 – Infrastrutture viarie
• La rete stradale esistente e di progetto é riportata nelle tavole della struttura del piano del PUC, alla scala 1: 2.000 e 1:5.000 e 1: 10.000.
• Il tracciato delle strade come indicate in cartografia é indicativo e non prescrittivo. Sono ammesse traslazioni dell’asse stradale, giustificate da motivazione tecniche in ordine all’esecuzione delle opere, purché contenute all’interno della fascia di rispetto stradale.
• Il PUC classifica le strade come segue secondo quanto disposto dal decreto legislativo 1 aprile 1992 n.285, “Nuovo codice della strada” e dal Regolamento relativo, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
• Le larghezze delle sedi stradali dovranno essere comprese nei seguenti limiti:
- strade extracomunali: 6 m e oltre
- strade comunali : da m 4,50 a m 7,00;
- strade interpoderali e forestali : da m 3,00 a m 4,50;
- strade forestali : nei limiti dimensionali di legge.
• Le zone adibite alla viabilità sono destinate alla costruzione di nuove sedi stradali ed alla rettifica o all’ampliamento di sedi stradali esistenti per il traffico veicolare e pedonale.
• Le fasce di rispetto sono individuate ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento, ovvero, ove non ancora applicabile, del D.M. n. 1404 del 1968, e delle pertinenti previsioni del P.U.C.. Nel caso di fasce di rispetto relative a strade non ancora esistenti e di cui sia prevista la futura realizzazione anche la previsione di cui al precedente comma perde automaticamente efficacia trascorsi cinque anni dall’efficacia del P.U.C. o di sua modifica che prevede la nuova sede viaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma II del citato T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Fasce di rispetto stradale
• Sono classificate fasce di protezione stradale le aree da riservare alla razionalizzazione della rete stradale secondo quanto disposto dal decreto legislativo 1 aprile 1992 n.285, “Nuovo codice della strada” e dal Regolamento relativo, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. Per quanto riguarda l’edificazione nelle fasce di rispetto stradale, si rimanda al su citato D.Lgs. 285/1992 e al relativo regolamento di attuazione.
• Le aree ricadenti nelle zone di rispetto stradale sono inedificabili pur se appartengono a specifiche zone di piano. Tuttavia le aree comprese nelle zone di rispetto stradale e autostradale possono essere ricomprese nella superficie asservita ad un intervento e sono dotate dell'indice di edificabilità fondiaria (o territoriale) proprio della zona contigua.
• Gli edifici ricadenti entro dette fasce di rispetto possono essere traslati in terreni contermini. In questi casi è ammesso un incremento di superficie lorda abitabile (o d’uso) del 30% rispetto all’esistente. In relazione a quanto definito dall’articolo n. 14 della LR 16/2008, per gli edifici aventi destinazione residenziale qualora la ricostruzione del volume esistente avvenga nello stesso sedime o fino ad una distanza di 10 metri, è ammessa la realizzazione della volumetria preesistente maggiorata del 30% previsto dal presente PUC in caso di ristrutturazione edilizia. Tali interventi, sempreché realizzati nella stessa zona o ambito omogeneo di PUC e di PTCP in cui è localizzato l’immobile originario sono da considerare di nuova costruzione ai fini del rispetto dei parametri urbanistico – edilizi del PUC, fatta eccezione per quello relativo all’indice di edificabilità o di utilizzazione insediativa.
• Le fasce di rispetto, una volta acquisite alla disponibilità del Comune, sono considerate spazi pubblici a tutti gli effetti, e così anche ai fini della creazione di marciapiedi, passaggi pedonali, aree di pubblico parcheggio, piste ciclabili o altri impianti realizzabili nelle aree pubbliche.
• Qualora un edificio ai margini di una strada abbia al piano terreno una destinazione ad uso commerciale, la corrispondente fascia di rispetto dovrà essere destinata a pubblico parcheggio, in aggiunta agli spazi destinati a parcheggio privato previsti.
• Mediante la procedura di deroga di cui alla L. 1357/55 é altresì assentibile la costruzione di infrastrutture tecnologiche a servizio della strada, di opere di urbanizzazione, di strade di servizio alla residenza.
• I distacchi che dovranno osservarsi rispetto alle strade negli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione o di ampliamento di fabbricati esistenti dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo
codice della strada) e nel relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495).
• La seguente tabella riassume le distanze minime da osservare negli interventi di cui al punto precedente realizzabili nel territorio comunale:
Tipo di strada |
Fuori dai centri abitati |
All’interno zone edificabili (art.26, 2bis DPR495) |
All’interno dei centriabitati |
B - Strade extraurbane princ |
40 m |
20 m |
-- |
C - Strade extraurbane sec |
30 m |
10 m |
-- |
D - Strade urbane scorrim |
-- |
10 m |
5 m |
E - Strade urbane quartiere |
-- |
5 m |
5 m |
F - Strade locali |
20 m |
3 m |
3 m |
F - Strade vicinali |
10 m |
3 m |
3 m |
• Le distanze da osservare nella edificazione vanno calcolate a partire dal ciglio della strada, da misurare in proiezione orizzontale.
Accessi veicolari su strade pubbliche
• I nuovi accessi, laddove realizzati sulla viabilità provinciale, potranno essere realizzati previo nulla osta e/o autorizzazione dell’Amministrazione provinciale a seconda dell’ubicazione dell’intervento (interno o esterno al centro abitato).
• Sulle strade statali, provinciali e comunali non possono essere realizzati nuovi accessi stradali diretti o mediati da strade pubbliche o private inserite nella rete viaria, se non previo nulla osta delle amministrazioni competenti e alle condizioni che seguono:
a) siano in posizione di corretta visibilità, eventualmente potenziata dalla attrezzatura di specchi;
b) gli accessi siano realizzati predisponendo adeguati corsie di manovra per le svolte che implicano conflitto con i flussi di traffico principali;
c) all’esterno del perimetro dei centri abitati, i nuovi accessi diretti sulle strade provinciali e quelli sulle altre strade pubbliche e di uso pubblico dovranno essere distanziati come prescritto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. N.285/1992) e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R: n. 495/1992).