CAPITOLO XI   ZONE AGRICOLE

 

art.47  Aspetti generali

            La zona agricola (zona omogenea E ex DM 1444/68) è suddivisa in zone contraddistinte con E1, E2, E3, E4, E5.  Le destinazioni prevalenti ammesse sono RA e RP, le destinazioni accessorie ammesse sono il Commercio, l’ artigianato di servizio ed i servizi di pubblico interesse.

            In ambito E1 gli interventi di nuova edificazione possono essere attuati mediante rilascio di concessione edilizia convenzionata esclusivamente dai proprietari titolari di aziende agricole.

            Tale convenzione deve prevedere a carico del concessionario e dei suoi aventi causa l'esercizio effettivo della attività agricola e la conservazione della destinazione agricola-residenziale dell'edificio per un periodo non inferiore ad anni dieci dal rilascio del certificato di abitabilità.

            Nelle suddette zone sono previsti i seguenti tipi di intervento:

a) interventi sui fabbricati esistenti;

b) interventi di nuova edificazione.

a) Gli interventi sui fabbricati esistenti, verificate le particolari esigenze abitative dei nuclei familiari insediati negli ambiti agricoli e considerata l’esigenza di mantenere funzionante l’armatura insediativa sparsa e diffusa anche sotto il profilo sociale, si dividono in due categorie:

1) edifici con parametro RV attuale > 4,5:

In tal caso è permessa l’utilizzazione ad uso abitativo, fino ad un massimo del 50% del volume vuoto per pieno non abitabile, purché all’interno del volume esistente.  Sarà obbligo il mantenimento di una quota di SLU per annessi agricoli, autorimesse etc. pari almeno al 20% della SLA totale.

2) edifici con parametro RV fino a 4,5:

Sono consentiti i seguenti interventi:

- incremento della SLA o SLU del 30% per fabbricati con SLA o SLU esistenti fino ad una quota massima totale pari a 100mq;

- incremento della SLA o SLU del 10% per la parte eccedente la SLA o SLU esistente di mq 100 e comunque fino ad una quota massima di SLA o SLU totale pari a 200mq.

3) Negli ambiti E1 ed E2 qualora gli edifici rurali esistenti non abbiano particolari caratteristiche tradizionali da salvaguardare e d'altronde non risulti conveniente la loro ristrutturazione, essi potranno essere demoliti e ricostruiti con eguale volume con il regime della concessione convenzionata. La localizzazione planimetrica dell'edificio potrà variare in relazione alle esigenze di organizzazione dell'azienda agricola e nel rispetto dei distacchi dalle strade, dai confini, dai corsi d’acqua e  di specifiche prescrizioni di ordine idraulico (riferimento Piano di Bacino).

            Tali interventi potranno essere realizzati solo su edifici rurali connessi alla conduzione dei fondi al fine di mantenere la pertinenzialità del fondo agricolo asservito

            Gli altri parametri urbanistici sono i seguenti:

                        - H = 7,50

                        - Ds = 7,0

                        - Ri = 1/1

                        - RV = 4,5

            I caratteri tipologici dell’insediamento negli ambiti agricoli dovranno integrarsi con il contesto architettonico ed ambientale locale.

            In particolare:

- i volumi degli edifici dovranno seguire l’andamento del terreno naturale, senza modificazioni delle quote preesistenti; le quote di imposta non dovranno superare di oltre 100 cm. la quota del terreno naturale;

- le coperture dovranno essere di massima inclinate con una inclinazione non superiore ai 25°;

- sono di massima da preferire le logge incassate ed i porticati ai terrazzi aggettanti;

- gli sporti di gronda non dovranno superare i 50 cm;

- è consentita la realizzazione di locali di servizio alla destinazione agricola a scopo di deposito con esclusione di permanenza anche solo diurna delle persone a condizione che siano totalmente interrati e che risultino, nella convezione relativa al progetto, vincolati alla destinazione d’uso originaria e da quanto sopra espresso. Il perimetro esterno di tali locali non potrà eccedere mt. 1,20 oltre all’impronta del fabbricato di cui all’art. 6 parag. 3.

E’ consigliata la finitura delle pareti esterne in intonaco finito alla genovese con tinteggiatura a calce o ai silicati.

b)  Le nuove costruzioni sono consentite nel rispetto delle norme previste nei singoli ambiti E1, E2, E3, E4, E5.

            Negli ambiti E1 ed E2 è consentito il trasferimento e la concentrazione dell’IUt nelle zone CE, mediante atto di asservimento delle aree (cfr art. 37).

            Negli ambiti E1 ed E2 è ammessa la realizzazione di manufatti agricoli ad uso esclusivo di ricovero attrezzi con SLU massima di mq 15 e altezza interna di mt 2,50, entro lotti con superficie minima di mq 1000.  Tali manufatti costituiscono utilizzo dell'indice fondiario della zona di appartenenza.

            Nelle zone agricole E sarà garantito il presidio ambientale tramite la gestione dei fondi, il taglio periodico dell’erba e della vegetazione a carattere infestante, il drenaggio del terreno e la raccolta delle acque.