CAPITOLO II - DESTINAZIONI D’ USO E MODIFICHE DI DESTINAZIONE
art. 9 Tipologie funzionali
La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata, in base alle tipologie funzionali che seguono, sia nei progetti di intervento edilizio sia nei progetti di intervento urbanistico preventivo.
Ogni cambio di destinazione d’uso è soggetto a concessione edilizia indipendentemente dalla natura e dall’entità dei lavori edilizi da eseguirsi.
Le tipologie funzionali delle destinazioni d’uso, su cui si basa la verifica delle eventuali trasformazioni comportanti modifica di destinazione d’uso, sono le seguenti:
RP) Residenza
Gli organismi residenziali possono essere di tipo unifamiliare o plurifamiliare. Non sono ammessi alloggi di superficie inferiore a mq 38.
Nelle zone di espansione residenziale la tipologia dell’ alloggio, per almeno 1/2 del numero degli alloggi, dovrà avere una superficie utile netta superiore ai 60 mq. e ogni alloggio dovrà essere dotato di cantina o ripostiglio di almeno 4,0 mq e di posto auto all’aperto o in struttura.
I parcheggi pertinenziali dovranno rispettare la proporzione minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione in base alla Legge 122/89.
E’ consentita la realizzazione di posti auto privati in esubero rispetto al numero degli alloggi, tali attrezzature non saranno gravate da vincolo di pertinenzialità e dovranno pagare il contributo sulla quota del costo di costruzione nel rispetto dell'art.5 L.R. 7/4/95, n° 25.
Le presenti norme di definizione tipologica si applicano anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e, in particolare, per quanto concerne la dotazione di posti auto pertinenziali (uno per ogni unità immobiliare risultante da frazionamento e/o modifica di destinazione d’ uso dell’immobile), nel caso di reale impossibilità di realizzazione in sito, occorrerà reperire le aree entro un raggio non superiore a 500 mt. Tale disposizione potrà essere derogata in riferimento agli ambiti omogenei A.
TIPOLOGIE TURISTICO-RICETTIVE
Per le strutture turistico-ricettive, si fa integrale rinvio alla normativa regionale di settore.
Il vincolo di destinazione turistico-ricettiva, dovrà risultare da atto registrato e trascritto, depositato negli atti del Comune prima del rilascio della concessione edilizia. E’ vietato il frazionamento in tutto o in parte delle singole porzioni costituenti la struttura turistico-ricettiva nonché l’ attribuzione della titolarità o del godimento ad Enti o a persone anche se per periodi determinati.
Per le attrezzature alberghiere e per i campeggi è ammessa una gestione separata di eventuali attrezzature commerciali o di pubblico esercizio qualora siano consentite dalla normativa di zona.
E’ prevista la seguente classificazione:
TA) Albergo
RTA) Albergo residenziale e VA) Villaggio albergo
TC) Aziende ricettive all’aria aperta
RT) Case per vacanze
CO) Commercio
La tipologia funzionale CO) comprende le categorie stabilite dal Dlgs. 114/1998 e dai provvedimenti regionali assunti in sua applicazione.
La specificazione delle dimensioni massime di vendita è differenziata per tipologie di vendita salvo che per la zona D4, per la quale la relativa disciplina è stata in tal senso introdotta. Pertanto, salvo che per tale zona, le destinazioni commerciali ammesse nelle varie zone di Piano risultano limitate dalle disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 29 del 27.04.1999 circa la determinazione degli indirizzi e dei criteri commerciali e di urbanistica commerciale ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.
UD) Uffici e direzionalità
La tipologia comprende sia organismi unitari, sia organismi costituiti dall’aggregazione di più unità.
L’ unità minima dovrà avere una superficie utile netta di almeno 30 mq., è priva di cucina o posto cottura.
Gli organismi ad uffici e direzionali dovranno avere impianti tecnologici possibilmente centralizzati, in edifici dotati di atrio-portineria di almeno mq. 25 e di impianti di ascensore.
La dotazione minima di parcheggi è la seguente:
- pertinenziali nella misura di n. 1 posto auto ogni 50 mq di SLA
- pubblici nella misura di n. 1 posto auto ogni 200 mq di SLA
Le suesposte prescrizioni si applicano per le nuove costruzioni; sull’ esistente con trasformazione di destinazione d’uso è consentita la realizzazione della dotazione pertinenziale e pubblica dei posti auto nelle aree esterne destinate a parcheggio dal PRG ad una distanza non superiore ai 500 mt ovvero, nel solo caso dei parcheggi pubblici, la loro monetizzazione.
AI) Artigianato piccola industria depositi
Alla destinazione prevalente di produzione di beni e di servizi (almeno il 75% della SLU totale) potranno essere integrate le seguenti destinazioni accessorie:
- residenza fino ad un max del 5% della SLU totale;
- commercio al dettaglio fino ad un massimo del 5% della SLU totale;
- uffici fino ad un massimo del 20% del totale;
- servizi aziendali ed interaziendali;
Le urbanizzazioni minime per la tipologia AI sono le seguenti:
- PUBBLICHE, 10% della superficie del lotto di intervento destinato a verde e parcheggio, di cui non meno del 5% deve essere attrezzato a parcheggio.
- PERTINENZIALI, n. 1 posto per automezzo commerciale ogni 100 mq. di SLU.
RA) Destinazione agricola e casa rurale
La destinazione agricola comprende le seguenti tipologie:
1) Azienda agricola e residenza rurale ai sensi dell’art. 12 della Legge 9.5.1965 n. 153 e della L.R. 41/1977; comprese le opere per il ricovero degli animali e gli annessi agricoli.
2) Residenza rurale in funzione della conduzione del fondo e dell’esigenza dell’operatore agricolo a part time.
3) Strutture ricettive e residenziali di carattere agri-turistico ai sensi della legge 30.7.1976 n. 26 e L.R. 39/1989.
Le destinazioni di cui ai punti precedenti sono elementi funzionalmente integrati al fondo di appartenenza e, pertanto, dovrà essere garantito il presidio ambientale e paesaggistico dello stesso ovvero dell’area di asservimento.
Tale impegno sarà definito in apposite convenzioni o in atti unilaterali d’obbligo.
PL) Nuovi plessi polifunzionali di servizi pubblici o privati
I plessi polifunzionali (di insediamenti privati; di servizi pubblici o misti) costituiscono nuove tipologie urbane della vita collettiva e di relazione, pertanto comprendono un particolare insieme di funzioni, di cui al seguente elenco:
- Sport e ricreazione al coperto ed all’aperto;
- Parcheggi o autorimessa all’aperto o in struttura;
- Attrezzatura assistenziali, sociosanitarie o per il culto;
- Servizi ed attrezzature per l’istruzione e la cultura;
- Sedi di società di interesse sportivo e sociale;
- Attrezzature commerciali e pubblici esercizi, depositi di servizio delle stesse;
- Attrezzature turistico-ricettive;
- Botteghe artigiane e artigianato di servizio.
La norma di zona stabilisce la specifica proporzione tipologico-funzionale che, di volta in volta, caratterizza il ruolo singolo del plesso.
AU) Autorimesse private o miste
In considerazione dell’evolversi dei fabbisogni e dei livelli di consumo, la tipologia strutturale delle autorimesse dovrà consentire una flessibilità d’uso.
Il progetto delle autorimesse dovrà contenere ed evidenziare tutte le soluzioni tecniche per il rispetto delle norme di sicurezza VVFF, e dovrà essere fornita una relazione sulle misure di sicurezza firmata da tecnico abilitato.
Le autorimesse non pertinenziali dovranno comunque garantire in un determinato grado, un servizio di uso pubblico, secondo il seguente schema di massima:
- parcheggi privati suddivisi in box, nella quota massima del 70%;
- posti auto privati a rotazione, nella quota minima del 20%;
- posti auto pubblici, nella quota minima del 10% (solo con autorimesse con posti complessivi superiori a n. 30).
Le autorimesse pubbliche possono essere date in gestione mediante convenzione, a condizione che il loro uso sia aperto al pubblico.
Le autorimesse private o miste saranno autorizzate in regime di concessione edilizia soggetta a convenzione che contenga tutti i vincoli necessari al pieno rispetto delle modalità costruttive e gestionali già citate.