Art. 31 – Territori di presidio ambientale di tipo agro-silvo-pastorale (TPA-SA)

 

• Le zone TPA-SA, prevalentemente inedificate ed in massima parte boscate, di cui alla classificazione ANI MA del P.T.C.P., sono considerate di interesse agro-silvo-pastorale da salvaguardare e potenziare essenzialmente attraverso lo strumento del Piano di riqualificazione ambientale ai sensi della Legge n°1102/1971, non solo come funzione produttiva (agricola, forestale e zootecnica), ma anche come salvaguardia degli equilibri idro-geologici ed ecologici.

• Sono le aree agricole destinate alla silvi-coltura, al prato-pascolo e zootecnia, in cui, oltre alle attività agricole connesse a queste funzioni, sono consentite esclusivamente l'abitazione in loco ed eventuali annessi agricoli funzionali alla razionale conduzione agricola dei fondi.

•  Negli elaborati grafici di piano tali zone sono classificate zone di conservazione che, pur conservando un carattere agricolo e produttivo, sono dotate anche di notevoli valenze paesistiche ed ambientali.

• Per tali zone il PUC prescrive la conservazione e la salvaguardia

• Nell'ambito di tali zone sono consentiti interventi sulla copertura vegetale e di ricomposizione paesistica quali:

- opere di rimboschimento nei boschi radi o sui versanti a forte erosione superficiale;

- coltivazione e manutenzione delle zone boscate esistenti;

- opere di rimodellatura del suolo per la bonifica di zone a forte erosione.

• Gli interventi previsti sulla copertura vegetale e di ricomposizione paesistica dovranno attenersi alle caratteristiche vegetazionali originarie o più appropriate al sito, alle indicazioni del P.T.C.P. (assetto vegetazionale) e comunque alle buone norme delle discipline botaniche e forestali.

• Per questo motivo l'attuazione di interventi di trasformazione, oltre alle pratiche agro-forestali consuetudinarie, è condizionata da:

- relazione botanica specifica;

- parere del Corpo Forestale.

• In tali zone, oltre gli interventi di ristrutturazione, con eventuale ampliamento e adeguamento igienico edilizio, degli edifici preesistenti alla data di adozione del P.U.C., è consentita la realizzazione di modesti manufatti al servizio esclusivo dell'attività agricola, ove ne sia documentata l'esistenza, per il ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi purché si integrino, per localizzazione, tipologia e materiali, con l'ambiente circostante; per tali costruzioni si applicano i parametri urbanistico/edilizi per i manufatti agricoli.

• E' consentita l'utilizzazione agrituristica delle costruzioni agricole, oltre alla realizzazione a tali fini di manufatti nei limiti dell’articolo n. 33 delle norme del presente PUC.

• Per quanto il precedente comma si dovrà dimostrare e verificare la compatibilità con le disposizioni di cui alla L.R. 33/1996.

• E' consentito il mutamento di destinazione d'uso dei manufatti esistenti, alla data di adozione della presente disciplina, da locale accessorio a locale residenziale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento edilizio.

 

Modalità di intervento

 

•  In dette zone, sugli edifici esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nel rispetto delle tradizioni costruttive locali. 

•  Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia purché questa sia finalizzata o al recupero e al restauro dell’esistente o al riordino di cubature disorganiche e in contrasto con la tipologia locale, al fine di addivenire ad un manufatto che, anche se parzialmente o totalmente diverso dall’originale, sia rispettoso dell’ambiente e delle caratteristiche architettoniche della zona.

•  Gli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti per motivi igienico-sanitari e funzionali per la riqualificazione dell’alloggio, possono prevedere incrementi di volume fino al 10% dell’esistente come risulta insieme dallo stato di fatto di consistenza e dalla concessione edilizia precedente alla data di adozione della presente disciplina.

• Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici (assentibili una sola volta) per motivi di adeguamento igienico-funzionale, non superiori al 20% della volumetria esistente alla data di adozione del presente PUC; 

• Tali interventi sono assentibili mediante permesso di costruire convenzionato, e predisposizione di Studio Organico di Insieme, ai sensi dell’art. 32 bis delle Norme di Attuazione del P.T.C.P., per quanto riguarda i prospetti nel loro insieme e l’inserimento del manufatto.

• Incrementi volumetrici del 20% sono assentibili anche su manufatti ad uso agricolo; non è ammessa, una volta ottenuto l’incremento volumetrico del 20% a fini agricoli, la possibilità di un cambio di destinazione d’uso.

• Sono altresì consentiti interventi di sostituzione di edifici incongrui rispetto all’ambiente e alla tipologia dell’edificato agricolo. In tali casi si può procedere alla demolizione totale dell’edificio preesistente ed al recupero integrale della volumetria. 

•  Tali interventi di sostituzione sono assentibili solo previa presentazione di rilievo topografico asseverato dello stato di fatto e previa perizia asseverata da tecnico abilitato che attesti l’esatta consistenza dello stato di fatto.

•  E’ ammessa la traslazione all’interno del lotto, della cubatura esistente, al fine di ricomporre l’edificato in modo coerente con il contesto ambientale circostante e nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze e sulle altezze:

- altezza massima: m 6,50;

- distanza dai confini: m 6,00;

- distanza dai fabbricati: m 12,00

•  Sono ammessi interventi di recupero di ruderi esistenti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente articolo “Interventi edilizi in zone agricole. norme generali”; interventi sull’esistente. 

• Le aree ricadenti in ambito ANI – MA del P.T.C.P. non potranno accogliere nuove edificazioni, pertanto il loro indice sarà trasferibile in altre aree ad esse omogenee non ricadenti in ANI – MA.

 

Parametri ammissibili

 

- Indice di utilizzazione insediativa (per la residenza di presidio ambientale e per gli annessi agricoli) = 0,003 mq/mq

- Altezza massima: m 6,50

- Possibilità di asservire lotti non contigui compresi nel raggio di m. 500.

- SA max. mq 135

- Distanza dai confini = m. 6,00

- Distanza minima da altri fabbricati: ml 12,00

- Distanza  minima  dal ciglio  delle  strade  vicinali  ed  interpoderali: m 3,00.

 

Accorpamenti

 

• E’ consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% della SA ottenuta con l’indice di zona, qualora siano realizzate, per più fondi ed in forma organica e contigua e quindi in aderenza, due o più unità.

• In tal caso è consentita la realizzazione della costruzione sul confine del lotto interessato, quando è formalizzato l’accordo fra le parti e sia definita l’area asservita.

 

Prescrizioni particolari

 

•  Per quanto riguarda le aree scoperte, il manto vegetale d’essenze di alto fusto sarà’ conservato ed eventualmente arricchito con specie caratteristiche dell’area. Particolare cura e’ prescritta per la conservazione della coltura dell’olivo quale elemento rilevante del paesaggio ligure mediterraneo.

•  Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi interrati, dovranno avere copertura realizzata con manto erboso.

•  Sia sugli edifici esistenti (laddove la tipologia edilizia dei fabbricati lo consenta) che su quelli di nuova  edificazione è ammessa la realizzazione di nuove logge, balconi e terrazzi, la cui superficie non deve essere superiore a 1/4 della superficie lorda dell’edificio, sia esso esistente o di nuova edificazione Tali elementi esterni dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto dall’art. n. 62 delle presenti norme e in accordo con la tipologia storica locale.

•  Saranno conservati, ed eventualmente restaurati, le recinzioni ed i muri di sostegno con l’utilizzo dei materiali già’ in sito o usati prevalentemente nell’area.

 

Disciplina paesistica di livello puntuale

 

Aree di crinale e culminazioni

 

•  Si tratta dei rilievi collinari principali che costituiscono gli elementi di fondamentale distinzione paesistica tra i  diversi ambienti del territorio comunale, in quanto circoscrivono le valli e le vallecole che definiscono gli organismi territoriali e le unità insediative.

•  I poggi e i crinali individuati in cartografia rappresentano le porzioni sommitali di tali rilievi che mantengono le proprie originarie caratteristiche e costituiscono quindi le parti che concorrono e definire lo “sky-line” (profilo)  complessivo del territorio considerato.

•  L’obiettivo da perseguire in riferimento a detti poggi dorsali  é quello di non alterare l’assetto paesistico attuale,  laddove non si siano ancora avviati processi di profonda trasformazione insediativa e non siano stati sostanzialmente modificati i caratteri originari.

•  Pertanto in tali aree le nuove edificazioni, ove ammesse, dovranno conformarsi all’andamento del terreno, attestandosi per quanto possibile su impianti viari preesistenti ed evitando di modificare il profilo paesistico e lo “skyline” del crinale.

Dovranno Essere evitate costruzioni che eccedano i due piani fuori terra e comunque la sagoma esterna dovrà apparire adeguatamente inserita nel contesto ambientale e paesistico circostante. Pendici boscate, aree a prato, bosco rado e cespugliato, praterie

• E’ ammessa la realizzazione di piazzole di sosta attrezzate per pic-nic, percorsi vita, piccole strutture in legno o in pietra al servizio di attività ricreative all’aperto, laddove queste strutture rientrino in un più ampio disegno di fruizione ambientale del territorio (per esempio attraverso la sistemazione di percorsi escursionistici).

• E’ vietata la costruzione di nuovi edifici, fatti salvi interventi di limitata estensione, collocati ai limiti delle aree boscate, così come indicate nelle tavole di analisi della presente disciplina paesistica. E’ consentita la realizzazione di manufatti stradali con funzione esclusiva di strade di transito a servizio delle attività di conduzione agricola; in ogni caso l’apertura di nuova viabilità è ammessa soltanto ad avvenuta dimostrazione dell’impossibilità di recuperare tracciati, dal punto di vista della gestione selvicolturale “razionali”, già esistenti nella zona.

• Sono consentiti anche interventi per aree a parcheggio, a servizio delle attività agro-forestali e a quelle turistico ricreative di cui sopra, da intendersi anche correlate ad interventi di valorizzazione ambientale. In tutti questi interventi deve essere comunque prestata attenzione alla regimazione delle acque, e alla sistemazione delle scarpate, dove si deve intervenire, di norma, tramite i metodi dell’ingegneria naturalistica.

• Gli edifici esistenti possono essere recuperati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche proprie dell’edilizia locale.

• Per quanto riguarda l’assetto vegetazionale, in generale, valgono le prescrizioni contenute nell’articolo relativo (capo 8: norme generali di intervento ambientale).

•  Nelle aree boscate sono ammessi interventi di riduzione di superficie boscata quando questa sia finalizzata alla ripresa dell’attività agricola negli appezzamenti ricolonizzati da vegetazione forestale (considerate quindi bosco ai sensi delle vigenti leggi): tali interventi dovranno essere corredati di progetto realizzato da tecnico agronomo forestale abilitato.

• In aggiunta a dette prescrizioni, nella conduzione delle aree boscate, vanno seguiti i seguenti criteri:

• Conduzione dei boschi cedui. E’ auspicabile che venga accelerata l’evoluzione verso l’alto fusto per ottenere:

a) alberi nelle migliori condizioni vegetative e riproduttive; b) ottenere in tempi medio-lunghi anche legname da opera e non solo da ardere. E’ consentito un prelievo di legname pari all’incremento annuo, purché sia prevista la graduale evoluzione del bosco a fustaia. Il turno dei tagli non può essere inferiore ad anni 15 per i cedui misti. 

• Castagneto. L’esigenza primaria, in questi casi, é quella volta a trasformare i castagneti puri, condotti a ceduo, su suoli acclivi, in boschi cedui sotto fustaie di latifoglie (aceri, frassini, roveri) e di trasformare, ove possibile, il ceduo in fustaia. Ciò per permettere una maggiore resistenza dei suoli acclivi che, a causa delle precipitazioni atmosferiche, tendono spesso a presentare fenomeni di franosità e smottamento. Alle quote più basse é inoltre opportuno che sia esteso, per quanto possibile, il bosco di faggio e di roverella, anche mediante la graduale sostituzione – trasformazione dei boschi di altre specie eventualmente presenti. 

• Aree a prato, bosco rado e cespugliato, praterie. Si prescrive, in linea generale, la salvaguardia di questi ambiti, risultato in genere di antiche operazioni di disboscamento e sfruttamento del territorio a fini di pastorizia ed allevamento. Tali aree vanno condotte tramite pratiche di pascolamento che evitino di danneggiare ed impoverire le specie foraggiere più preziose. In questo senso, l’attività agro-pastorale e zootecnica va coordinata entro un quadro programmatorio d’intesa tra operatori ed Enti preposti alla gestione delle aree agricole e forestali. 

•  In tutti in casi gli interventi sulle pendici boscate, le aree a prato, bosco rado e cespugliato e sulle praterie, dovranno fare riferimento e non essere in contrasto con quanto specificato dalla L.R. n. 4 del 22 gennaio 1999, dal Regolamento Regionale n. 1 del 29 Giugno 1999 e ad eventuali disposizioni di Piani e/o direttive sovraordinate degli enti preposti alla gestione delle aree agricole e forestali.